Patteggiamento e ricorso: i limiti della nullità processuale
Il rito del patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale italiano per definire rapidamente il processo. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di impugnare la sentenza diventano estremamente limitate. Un caso recente analizzato dalla Corte di Cassazione chiarisce i confini tra il diritto alla partecipazione dell’imputato e l’onere di specificità del ricorso.
Il caso e la contestazione della difesa
Un imputato, condannato in primo grado a seguito di un accordo ex art. 444 c.p.p. per reati di falso, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha eccepito la nullità assoluta della sentenza, sostenendo che l’imputato non fosse stato tradotto dal luogo di detenzione, impedendogli di partecipare attivamente al giudizio. Secondo la tesi difensiva, tale omissione avrebbe violato le garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale.
L’importanza della prova nel ricorso
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso definendolo palesemente generico. Il principio cardine applicato è quello dell’autosufficienza: chi propone un ricorso deve fornire tutti gli elementi e la documentazione necessaria a supportare le proprie doglianze. Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna prova dello stato di detenzione dell’imputato al momento dell’udienza, né tale condizione risultava dai verbali processuali.
Il ruolo della procura speciale
Un elemento decisivo per la decisione è stato il comportamento processuale del difensore. Quest’ultimo, munito di procura speciale, non solo ha formulato la richiesta di patteggiamento, ma ha anche richiesto il rinvio per attendere l’irrevocabilità di un’altra sentenza al fine di ottenere la continuazione dei reati. Questo comportamento dimostra l’esistenza di un solido rapporto fiduciario e la piena consapevolezza delle scelte processuali effettuate per conto dell’assistito.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che la mancata dimostrazione dello stato di detenzione rende il motivo di ricorso non esaminabile. La genericità delle lamentele, unita alla mancanza di documentazione a supporto, impedisce di riscontrare la violazione del diritto di partecipazione. Inoltre, la validità della procura speciale conferita al difensore sana ogni eventuale dubbio sulla volontà dell’imputato di accedere al rito speciale concordato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce che, nel patteggiamento, la precisione tecnica del ricorso è fondamentale per evitare pesanti sanzioni pecuniarie e la conferma definitiva della condanna.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per mancata partecipazione?
Sì, ma il ricorso deve essere specifico e documentare rigorosamente lo stato di detenzione che ha impedito la presenza, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene rigettato senza esame nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Qual è il valore della procura speciale nel rito del patteggiamento?
La procura speciale legittima il difensore a concordare la pena per conto dell’imputato, confermando la validità delle scelte processuali anche in assenza fisica dell’assistito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1167 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA DELLA PIEVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA
‘dato avviso alle parti; ^ 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 495 48-479 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto, con cui si contesta la nullità assoluta e insanabile della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per l’omessa traduzione dell’imputato detenuto con conseguente mancata partecipazione dello stesso al giudizio, risulta palesemente generico e non autosufficiente, posto che non viene fornita apposita documentazione in ordine a ciò che si deduce e che dai verbali d’udienza non risulta dedotto alcuno stato di detenzione sopravvenuto dell’imputato; peraltro, il difensore, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena chiedendo congiuntamente il rinvio per il deposito della sentenza divenuta irrevocabile, al fine di ottenere l’applicazione della pena in continuazione, in tal modo dimostrando la sussistenza di un valido rapporto fiduciario con l’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.