Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SENIGALLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’OMERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
-9 fo avTirs – 6- 511ént-t3 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 settembre 2023 il Tribunale di Teramo ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agl artt. 81-110 cod. pen., 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:
a GLYPHINDIRIZZO> NOMENOME la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 13.000 di idoa,Vis,4 multa;
a COGNOME NOME, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 1.500 di multa;
a Guarnieri NOME, la pena di anni 2 mesi 10 giorni 7 di reclusione ed C 14.400 di multa;
a Guarnieri NOME, la pena di anni 2 mesi 9 giorni 24 di reclusione ed C 14.000 di multa;
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – gli imputati propongono separati ricorsi per cassazione.
Tutti i ricorrenti lamentano violazione di legge penale sulla qualificazione giuridica dei fatti, in relazione alla mancata riconduzione di alcuni dei reati contestati al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza S.U. n. 5 del 19/01/2000, Rv 215825, in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti recepito dal giudice, può essere denunciata in sede di legittimità in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, lett b) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, COGNOME, I2v. 246709; Sez. 4, n. 39526 del 17/10/2006, P.G. in proc. Santoro, Rv. 235389).
Ciò non di meno, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l’accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’ac:cusa ed esonera l’accusa dall’onere probatorio dei fatti, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per errata qualificazione giuridica del fatto, deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattis
di un «errore manifesto» e tale, quindi, da far ritenere che. vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, COGNOME, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell’11/03/2010, COGNOME, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).
Dunque l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 28747 del 19/04/2016, Cenicola, n.nn.), situazione che non ricorre nel caso in esame, emergendo chiaramente una situazione di fatto caratterizzata da ben 20 episodi di cessione di stupefacente, a fronte della quale i ricorrenti si limitando a proporre generiche censure di tipo contestativo non consentite nel rito speciale del patteggiamento che, si ricorda, segue alla richiesta di parte.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024.