Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50238 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50238 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CUI: CODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 maggio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato nei confronti di NOME la pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate.
Il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza lamentando la violazione di legge, per essere stata ritenuta la recidiva specifica contestata, sebbene il precedente penale preso in considerazione dal G.i.p. relativo
ad una condanna emessa nel 2003 per la quale aveva riportato condanna ad anni otto e mesi sei di reclusione, avrebbe dovuto essere ritenuta inefficace ai fini della recidiva per effetto dell’esito positivo della prova a seguito di affidamento a servizio sociale, come da ordinanza del 16 aprile 2014 del Tribunale di sorveglianza di Genova.
Quindi, essendosi tenuto conto della recidiva ai fini del bilanciamento in termini di equivalenza, ne sarebbe derivata la conseguente determinazione di una pena finale illegale o comunque una erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Si deve premettere che avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione in base al disposto di cui all’art.448, co.2bis, introdotto dall’art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, può essere proposto solo per i motivi ivi elencati, tra cui rientrano quelli che attengono all’illegalità della pena ed alla erronea qualificazione giuridica del fatto (a parte gli altri motivi consentiti attinenti all’espressione della volo dell’imputato ed all’illegalità della misura di sicurezza, che qui certamente non rilevano).
Sotto il profilo della illegalità della pena, si deve osservare l’assolut inconsistenza del vizio dedotto, poiché per effetto del bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti la pena irrogata risulta conforme ai limiti edittali di pena previsti per il reato contestato.
L’illegalità della pena ricorre, infatti, solo quando la pena non è conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale (ad es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale; pena relativa ad un reato abrogato, per abolitio criminis o per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma penale, anche se relativa al solo trattamento sanzionatorio), mentre nel caso di specie la pena è pur sempre conforme alla legge perché il vizio di legge dedotto investe non direttamente la pena ma l’accertamento del presupposto della recidiva, che nel caso di specie, peraltro, neppure ha assunto un rilievo determinante, essendo soltanto una delle circostanze aggravanti considerate ai fini del giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
Ma in ogni caso, anche ove si fosse trattato dell’unica aggravante considerata, si deve ribadire che se il legislatore ha delimitato i casi d ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, la nozione di illegalità della pena non deve e non può risolversi nel riflesso di un qualunque
vizio di violazione di legge, ma deve essere intesa come limitata ai soli casi di violazione di una norma che disciplina specificamente la pena ed il trattamento sanzionatorio e non anche quando la violazione riguardi le norme che afferiscono alla valutazione della responsabilità o alla verifica della sussistenza degli altr presupposti fattuali da cui dipende la determinazione della pena e che solo di riflesso incidono – come sempre accade – anche sulla legalità della pena.
Diversamente, la delimitazione dei vizi denunciabili avverso la sentenza di patteggiamento si vanificherebbe del tutto, atteso che in linea AVV_NOTAIO ogni vizio di legge sostanziale e processuale si traduce pur sempre in una illegalità della irrogazione finale della pena, quale effetto conclusivo del giudizio penale.
In tal senso è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidi reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392).
Anche sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto si deve rilevare ugualmente che prospettandosi una censura su un accertamento di fatto preliminare circa la esistenza di una precedente condanna per un delitto che ove esistente giustificherebbe la contestazione della recidiva, ne discende che tale censura, a differenza delle ipotesi in cui si fosse prospettato che la recidiva non sarebbe stata neppure astrattamente configurabile, è inerente ad un motivo chiaramente non consentito con conseguente sua inammissibilità.
Non si tratta di una erronea contestazione della recidiva perché astrattamente non configurabile, come nel caso di una recidiva che risulti riferita ad una contravvenzione o ad un reato colposo, oppure di una recidiva erroneamente considerata sebbene neppure formalmente contestata.
Nel caso di specie il vizio dedotto presuppone per il suo accertamento una indagine fattuale che non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione.
Non si rientra nel caso di una contestazione ictu ocull errata, che possa cioè essere rilevata direttamente dal giudice con indiscussa immediatezza, ma di un presupposto di fatto di una aggravante che essendo sorretto dall’accordo delle parti legittima l’affidamento del giudice, non trattandosi di un vizio che investe l’astratta configurabilità della recidiva ma l’accertamento in concreto dei suoi presupposti.
Si deve considerare che l’omesso controllo cui è chiamato il giudice, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ed il conseguente erroneo esercizio del relativo potere integra, per pacifica acquisizione giurisprudenziale, vizio di legittimità non
più deducibile in cassazione per effetto delle limitazioni all’impugnabilità della sentenza di patteggiamento introdotte con l’introduzione del comma 2 -bis dell’art. 448 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337; Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182).
Analogamente, l’errore in cui incorre il giudice nell’applicazione delle circostanze aggravanti non è sindacabile in cassazione laddove non verta sulla astratta configurabilità dell’aggravante ma solo sulla verifica dei relativ presupposti come nella fattispecie in esame.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.