Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI’
NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cu G.i.p. del Tribunale di Forlì il 29 settembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha appl allo stesso, imputato di plurime violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (c più violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesse in data antecedent e prossima al 20 ottobre 2018 e tra gennaio e aprile 2019; capo N, più violazioni dell’art. cornma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in data antecedente e prossima al 12 marzo 2020), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il COGNOMEnte si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge in relaz alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, che sarebbero tutti da ricondurr avviso, al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso pe cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle p recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibili parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell’art. 606, proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 21582 Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619), tuttavia, le parti che sono pervenut all’applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità quest incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e p qualificazione giuridica risultante dall’imputazione. L’accusa, infatti, come giuridica qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongr (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 d 29/01/2008, COGNOME ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc Obiapuna, Rv. 228047). E si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla lu delle informazioni che si traggono dalla sentenza impugnata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del COGNOMEnte a pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.