Patteggiamento e Possesso di Grimaldelli: La Cassazione Conferma la Responsabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale che lega il patteggiamento alla configurabilità di specifici reati. In particolare, la Corte chiarisce se una condanna ottenuta tramite questo rito speciale possa costituire il presupposto per il delitto di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato per il reato previsto dall’art. 707 del Codice Penale, ovvero il possesso ingiustificato di grimaldelli. Questa norma prevede, come condizione soggettiva per la punibilità, che l’autore del fatto sia una persona già condannata per delitti determinati da motivi di lucro. L’imputato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo due principali motivi. In primo luogo, affermava che le sue precedenti condanne erano state emesse con sentenze di patteggiamento e, a suo dire, non potevano essere considerate valide a integrare tale presupposto. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte: il valore del Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo entrambe le argomentazioni. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del valore da attribuire alla sentenza di patteggiamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur avendo una natura peculiare, contiene un accertamento implicito della responsabilità penale dell’imputato. Pertanto, è pienamente idonea a integrare il presupposto della “precedente condanna” richiesto da numerose norme penali, inclusa quella sul possesso di grimaldelli. Non rileva, quindi, che la condanna non sia scaturita da un dibattimento ordinario.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione del diniego si basi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e sull’assenza di aspetti positivi di particolare rilievo. Nel momento in cui il giudice opera tale valutazione, tutti gli altri elementi dedotti dalle parti si considerano implicitamente superati e disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione coerente della legge e della giurisprudenza. Sul primo punto, si sottolinea che una diversa interpretazione del patteggiamento creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, svuotando di significato il presupposto soggettivo richiesto da norme come l’art. 707 c.p. La sentenza di patteggiamento, essendo equiparata a una pronuncia di condanna a determinati effetti, deve essere considerata tale anche ai fini dell’integrazione di reati che richiedono uno specifico status derivante da precedenti condanne. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha agito in ossequio al principio di economia processuale e alla natura del giudizio di legittimità, che non può entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice, se adeguatamente motivate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del rito del patteggiamento non è priva di conseguenze a lungo termine. Una sentenza di questo tipo, a tutti gli effetti, costituisce un precedente penale che può avere riflessi significativi sulla configurabilità di futuri reati. La decisione ribadisce la piena efficacia della sentenza di patteggiamento come accertamento di responsabilità, un principio fondamentale per garantire la coerenza e l’effettività del sistema penale. Inoltre, si conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, purché la sua decisione sia sorretta da una motivazione logica e congrua.
Una condanna ottenuta con patteggiamento vale come precedente per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento contiene l’accertamento e l’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato ed è quindi sufficiente a integrare la condizione soggettiva di persona già condannata richiesta dalla legge.
Perché la sentenza di patteggiamento è considerata un accertamento di responsabilità?
Perché, sebbene non derivi da un dibattimento, presuppone un accordo tra accusa e difesa che si fonda sulla colpevolezza dell’imputato. La giurisprudenza consolidata la equipara a una sentenza di condanna per molti effetti giuridici.
Il giudice deve motivare analiticamente il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi e alla mancanza di elementi positivi, ritenendo così superati tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12783 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. poiché le precedenti condanne per delitti contro il patrimonio erano state comminate con applicazione della pena su richiesta delle parti, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche quando l’autore sia stato destinatario solo di una sentenza di “patteggiamento” poiché questa contiene l’accertamento e l’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, H., Rv. 274078 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si ve in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres COGNOME te