Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione e euro 400 di multa in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, y—– i g ja e( . 2:h irne da applicarsi per la continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna dell’11/10/2022, irrevocabile il 26/11/2022.
Il ricorrente deduce violazione di legge per non avere il giudice del patteggiamento provveduto ai sensi dell’art.545 bis cod.proc.pen. e pertanto omesso di procedere alla sostituzione della pena detentiva breve.
Dnuncia altresì la illegittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 comma 2 bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevedono, in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, come viceversa stabilito dall’art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. con riferimento al giudizio abbreviato, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta che il giudice dell’esecuzione, in difetto di impugnazione, riduca ulteriormente la pena di un sesto in violazione dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3, 13, 24 e 27 comma 3 Cost.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Quanto, invero, all’art.545 bis cod.proc.pen., è stato affermato dal giudice di legittimità, con argomenti del tutto condivisibili, che il giudice non deve necessariamente proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo di un potere discrezionale, sicchè l’omessa formulazione subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., non determina la nullità della sentenza, risultando una implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (sez.2, n.43848 del 29/09/2023, D, Rv.285412-01).
3.1. La parte che si accinge a formulare una proposta di accordo sulla pena () ha piena contezza che la pena, indicata nel concordato, consente l’accesso alle
pene sostitutive e in quindi è in grado di formulare la accessoria richiesta di sostituzione della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dalla disciplina normativa sopravvenuta (artt.53 ss. e art.56 L.689/81, come modificati dalla novella normativa, artt. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen. come dalla stessa introdotti). Sotto questo profilo, invero, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad evidenziare che, “con riguardo alla normativa citata, questa Corte si è in primo luogo espressa nel senso che l’onere di procedere all’avviso all’imputato concernente la possibile sostituzione della pena detentiva breve con altra sanzione meno afflittiva è proprio solo del procedimento ordinario, e non anche di quello definito con l’applicazione della pena concordata, posto che la facoltà del giudice di procedere alla sostituzione della pena deve essere necessariamente innescata in sede di accordo negoziale fra le partì del processo (le quali, evidentemente, sì sono risolte a definire il giudizio secondo un certo assetto sanzionatorio da loro condiviso i cui termini, pertanto, non possono essere stravolti da successive modifiche non oggetto di negoziazione); in tale senso si è ripetutamente già espressa questa Corte (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 luglio 2023, n. 30767, ord.; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 luglio 2023, n. 32357); ciò è peraltro sempre avvenuto in fattispecie relative ad applicazione concordata della pena, in relazione alle quali la segnalata ratio che conduce alla esclusione della possibilità di applicazione dell’art. 545-bis cod, proc. pen. trova una sua piena giustificazione”. Invero la facoltà di accompagnare la richiesta di applicazione della pena con una accessoria richiesta di sostituzione con pena sostitutiva è espressamente consentita dall’art.448 comma 1 bis cod.proc.pen,, con riferimento alla ipotesi di applicazione della pena su richiesta, facoltà che non risulta essere stata esercitata.
La questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata in ragione della facoltà da parte del legislatore di regolare in termini diversi gli effett della rinuncia alla impugnazione avverso sentenze di condanna che sono state pronunciate all’esito di giudizi regolati da differenti iter processuali e che sono suscettibili dì impugnazione secondo regole e limiti molto differenti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18.9.2024