Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45281 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45281 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 11/4/2023 dal Tribunale di Padova, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 6 di reclusione in relazione a plurimi episodi di furto aggravato
Nel ricorso la difesa lamenta di avere, nella istanza di patteggiamento, avanzato richiesta di applicazione della “pena sostitutiva ex lege Cartabia”.
Ha depositato motivi aggiunti nei quali, riportandosi al ricorso, ne chiede l’accoglimento ed insiste nell’evidenziare di avere avanzato richiesta di pena sostitutiva.
2. L’impugnazione proposta è inammissibile.
Deve premettersi come, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Il vizio lamentato, astrattamente ascrivibile alla ipotesi del difetto d correlazione tra richiesta e sentenza, non trova riscontro in atti.
Invero, dalla consultazione degli atti (verbale di udienza e istanza di patteggiamento), non risulta che sia stata avanzata la richiesta indicata nel ricorso.
Nell’udienza, svoltasi in data 11/4/2023, alla presenza dell’imputato, si è realizzato l’incontro di volontà delle parti (imputato e P.M.) i quali si son accordati per la determinazione della pena come segue: ritenuta la continuazione tra i reati, considerato più grave il reato di cui al capo A, pena base anni 5 di reclusione ed euro 1200,00 di multa, ridotta per le generiche a mesi 40 di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata per i reati sub capo B e D di mesi 8 di reclusione ed euro 150,00 di multa ciascuno e per il reato sub capo C di mesi 7 di reclusione ed euro 100,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata.
All’udienza, presenti le parti, formalizzato l’accordo, non si è fatto alcun riferimento all’applicazione di una sanzione sostitutiva.
La difesa insiste nel prospettare l’erronea decisione del giudice richiamando una precedente istanza, depositata in Procura in data 16/3/23, a firma dell’AVV_NOTAIO in cui chiedeva testualmente “nell’interesse del proprio assistito, di voler definire il procedimento in oggetto mediante fissazione di udienza ed applicazione di pena, ex art. 444 cpp, con pena sostitutiva ex Lege Cartabia, ovvero in via subordinata ed alternativa con il giudizio abbreviato”.
Ebbene, l’atto appena citato, al quale fa riferimento la difesa nel ricorso per sostenere la divergenza tra richiesta e sentenza si appalesa del tutto generico; esso, infatti, non contiene alcuna specificazione in ordine al trattamento sanzionatorio proposto ed alla individuazione delle pena sostitutiva da applicarsi, la quale, come previsto dall’art. 20-bis cod. pen., di nuova introduzione, dipende anche dalla entità della condanna.
Anche volendo attribuire validità a tale atto, come invocato dalla difesa, è evidente come l’accordo raggiunto in udienza, nel quale mancava ogni riferimento alla pena sostitutiva, abbia superato la precedente richiesta; l’accordo è infatti sostituibile concordemente dalle parti (cfr. Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054:1n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l’accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finchè il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”). .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d’inammissibilità, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Prsidnte