Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50010 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ha applicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 04/05/2023, su richiesta del COGNOME e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni uno e mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 110, 648-bis cod. pen.).
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, proponendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente rileva la ricorrenza di un vizio della motivazione perché illogica, oltre che in violazione di legge, per non avere valutato e consentito la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonostante specifica richiesta formulata nel termine del rinvio concesso a tal fine dal giudice, richiamando nell’istanza inviata via pec in data 09/05/2023 quanto riferito alla udienza del 04/05/2023. Ciò nonostante, il giudice dichiarava inammissibile la richiesta evidenziando come secondo il disposto di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. la richiesta deve essere proposta immediatamente dopo la lettura del dispositivo della sentenza, come sancito dalla inequivoca dizione letterale della norma. Il difensore ha contestato la lettura della norma data dal G.i.p., richiamando la mera facoltà di avviso alle parti di poter richiedere la sanzione sostitutiva. Il giudice aveva dato avvio ad una frenetica attività difensiva per poi negare qualsiasi possibilità in tal senso al COGNOME.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di patteggiamento, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – relativo all’avviso alle parti della facoltà di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni – al procedimento che conduce all’applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi di norma esclusivamente applicabile al giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME). Si è in tal senso condivisibilmente affermato, in una ottica sistematica e ricostruttiva che: “sotto il profilo processuale va osservato come la collocazione della disposizione di cui all’art.545-bis cod.proc.pen. all’interno del libro VI dedicato al giudizio ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, costituisce una prima ragione, di carattere generale, normativo e sistematico, secondo il quale l’avviso cui è tenuto il giudice alle parti, dopo la lettura del dispositivo, ai sensi dell’art.545-bis cod.proc.pen. attenga esclusivamente al giudizio ordinario, come peraltro è confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione, alla “lettura del dispositivo”
e “sentito il PM”, attività che presuppongono la presenza obbligatoria di alcune parti processuali, laddove alla udienza fissata per i provvedimenti di cui all’art.448 cod.proc.pen. la presenza delle parti è soltanto eventuale (art.447 comma 2 cod.proc.pen.). L’inferenza secondo cui la disposizione di cui all’art.545, comma 1-bis,cod.proc.pen. non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta poi confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell’istituto. Invero la scelta e la determinazione della pena concordata, e quindi della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli art.446 e 447 cod.proc.pen. secondo uno schema che precede, di regola, la udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del PM. In particolare l’art.447 comma 1 secondo periodo cod.proc.pen. stabilisce che “nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l’indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre l’art.448, comma 1-bis cod.proc.pen., anch’esso introdotto dal d.lgs. 10 Ottobre 2022 con l’art.25, prevede espressamente che l’accordo possa riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art.53 della legge 689/81 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall’art.545 bis comma 2 cod.proc.pen. al fine “di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative”; peraltro nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all’art.545-bis comma 1, cod.proc.pen., palesando a maggiore ragione l’autonomia del procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all’art.133 cod.pen.”.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che, nella specie, il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dall’avviso di cu all’art.545-bis, comma 1, cod.proc.pen. e che non abbia potuto usufruire della relativa disciplina, atteso che la disposizione in oggetto non risulta applicabile al procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta di cui all’art.444 e ss. cod.proc.pen., assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all’applicazione di misure alternative alla pena detentiva, l’accordo negoziale dei contraddittori (nello stesso senso Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, nell’ambito della quale si è specificato che il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023.