Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48554 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Ravenna, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione ed C 240,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. penycommesso in Ravenna il 15 novembre 2022. La pena è stata determinata nei termini indicati partendo dalla pena base di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 500,00 di multa, disapplicando la contestata recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) perché valutata non significativa di una maggiore pericolosità, applicando l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, infine, operando la riduzione di pena prevista dall’art. 444 cod. proc. pen.
Contro la sentenza, l’imputato ha proposto tempestivo ric:orso per mezzo del difensore munito di procura speciale.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per non essere stata valutata la sussistenza dei presupposti per procedere ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata non ha chiarito perché il comportamento ascritto all’imputato, consistito nell’introdursi nell’androne di un condominio, spostare le biciclette ivi 022 c 4 :s g rz E parcheggiate e armeggiare intorno ad esse, COGNOME 1 COGNOME essere considerato idoneo e non equivocamente diretto ad impossessarsi di quei beni. Tutte le biciclette, infatti, erano assicurate da catene e nella disponibilità di COGNOME non sono stati trovati arnesi da scasso. Secondo la difesa, non avendo compiuto una adeguata valutazione della idoneità e non equivocità della condotta ascritta all’imputato, il Tribunale non avrebbe neppure compiuto il doveroso sindacato sulla congruità della pena concordata tra le parti.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non essere stato spiegato perché la qualificazione giuridica del fatto dovrebbe ritenersi corretta. Il difensore sostiene che, non essendo stato accertato che l’introduzione nell’androne del palazzo fosse finalizzata alla sottrazione delle bicitlette, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come violazione dell’art. 614 cod. pen.
2.3. Col terzo motivo la difesa deduce violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. Si duole che la sentenza impugnata non spieghi perché non sia stata applicata una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen. Lamenta che il giudice non abbia ritenuto di avvalersi «dei poteri informativi e delle facoltà previste dal secondo comma della norma citata» e abbia dato atto a verbale di «ritenere non sussistenti i presupposti affinché l’imputato possa accedere ad una delle misure sostitutive di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen.»
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione del fatto ritenuto in sentenza e all’illegalità della pena. Ne consegue che la censura proposta col primo motivo esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, come esula da quei limiti la censura relativa alla mancanza di una dettagliata motivazione in ordine alla congruità della pena concordata tra le parti.
Col secondo motivo, il ricorrente si duole che il giudice chiamato ad applicare la pena concordata tra le parti, non abbia verificato che la qualificazione giuridica del fatto fosse corretta. Si osserva in proposito che /per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all’applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. COGNOME, Rv. 272619). Così non è nel caso in esame e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso, nel quale si denunciano errori di valutazione in punto di diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugNOME.
Col terzo motivo, il ricorrente si duole che il giudice non abbia applicato l’art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen.; non abbia avvisato l’imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva; non abbia acquisito informazioni a tal fine (come la norma citata prevede); si sia limitato a dare atto a verbale «di non ritenere sussistenti» le condizioni per l’applicazione di pene sostitutive.
Dalla lettura del verbale d’udienza – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto – emerge che il 4 maggio 2023 il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, depositò una istanza di applicazione della pena di mesi 8 di reclusione ed C 240,00 di multa già corredata del consenso del Pubblico ministero.
Alla pena finale le parti erano pervenute attraverso un calcolo identico a quello riportato nella sentenza oggi impugnata e l’accordo non prevedeva l’applicazione di pene sostitutive.
Si deve rilevare, allora, che secondo un indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, «la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. :LO ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l’obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario» (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925).
Ne consegue l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso. La disposizione prevista dall’art. 545 bis cod. proc. pen., infatti, è applicabile al giudizio ordinario, nel quale l’imputato conosce l’entità della pena solo a seguito della lettura del dispositivo e soltanto in quel momento può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione; ma non può essere applicata nel giudizio di patteggiamento nel quale il giudice applica la pena richiesta dalle parti e potrebbe applicare una delle pene previste dagli artt. 20 bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione fosse stata oggetto dell’accordo (Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978).
L’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel testo riformato dal d.lgs. n. 150/2022, prevede espressamente che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice l’applicazione «nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva diminuita fino a un terzo». Da ciò si desume che il giudice del patteggiamento non può procedere alla sostituzione se la stessa non è oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti. In tal caso, infatti, l’art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen., espressamente prevede che’ se non è possibile decidere immediatamente, il giudice deve sospendere il processo e fissare «una apposta udienza, non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente». Lo stesso art. 448, comma 1 bis, peraltro, non certo casualmente precisa che l’art. 545 bis, comma 2, si applica alla decisione del giudice sulla richiesta di applicazione della pena solo «in quanto compatibile».
L’interpretazione proposta trova conforto nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, ove si legge che le parti possono chiedere un differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 448, comma 1 bis cod. proc. pen. soltanto se un accordo, «almeno generale», sulla sostituzione è stato raggiunto e tale accordo «deve precedere la richiesta di differimento dell’udienza, di cui costituisce il
presupposto». Ed invero – come la Relazione illustrativa della riforma non manca di precisare – con questa previsione si è voluto «scongiurare il rischio di richieste esplorative o peggio dilatorie» ed evitare di «impegnare invano l’ufficio esecuzione penale esterna in attività preparatorie che poi non hanno concreto esito processuale» (così, testualmente, pag. 408 della relazione illusl:rativa al d.lgs. n. 150/2022 – Gazzetta Ufficiale serie generale n. 245 del 19/10/2022 supplemento straordinario n. 5).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2023
Il Consigrett estensore COGNOME Il Presidente