Patteggiamento e Pene Sostitutive: Quando Non è Previsto l’Avviso al Condannato
Con l’ordinanza n. 47121 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale, quello relativo al rapporto tra patteggiamento e pene sostitutive. La decisione chiarisce in modo netto perché l’avviso sulla possibilità di sostituire la pena detentiva, previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale, non si applichi a chi sceglie il rito alternativo. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
Il Caso: Ricorso Avverso Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento). Il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale, sostenendo che l’autorità giudiziaria avesse omesso di avvisarlo della possibilità di sostituire la pena detentiva, non superiore a quattro anni, con una delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia.
Secondo la tesi difensiva, tale omissione avrebbe leso un suo diritto, impedendogli di accedere a un beneficio di legge. La questione è stata quindi portata all’attenzione della Suprema Corte per valutare la fondatezza di questa doglianza procedurale.
La Decisione della Corte e le Regole sul Patteggiamento e Pene Sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato. I giudici hanno spiegato che la norma invocata dal ricorrente, l’art. 545-bis c.p.p., è stata concepita esclusivamente per il giudizio ordinario e non può essere estesa al patteggiamento.
La logica di questa distinzione risiede nella natura intrinsecamente diversa dei due riti processuali. Nel giudizio ordinario, l’imputato conosce l’entità esatta della pena solo al momento della lettura del dispositivo della sentenza. È in quel preciso istante che sorge la necessità di informarlo della facoltà di richiedere la sostituzione della pena, qualora ne ricorrano i presupposti.
Al contrario, il patteggiamento è un accordo. L’imputato e il pubblico ministero concordano preventivamente non solo sull’affermazione di colpevolezza, ma anche sulla specie e sulla misura della pena da applicare. In questo contesto, qualsiasi valutazione relativa a patteggiamento e pene sostitutive deve necessariamente avvenire durante la fase delle trattative.
Il Ruolo Centrale dell’Accordo tra le Parti
Il fulcro del ragionamento della Corte è che la sostituzione della pena nel patteggiamento non è un’opzione che il giudice può concedere d’ufficio dopo la sentenza, ma deve essere parte integrante dell’accordo stesso. Se l’imputato desidera beneficiare di una pena sostitutiva, deve negoziarla con il pubblico ministero e includerla nella richiesta congiunta da presentare al giudice. Il giudice del patteggiamento può applicare una pena sostitutiva solo se questa è stata oggetto specifico dell’accordo tra le parti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte motiva la sua decisione basandosi sulla struttura e la finalità del rito del patteggiamento. Questo procedimento speciale si fonda sulla volontà negoziale delle parti. L’imputato, assistito dal suo difensore, rinuncia al dibattimento in cambio di uno sconto di pena, la cui entità e tipologia sono predeterminate. Di conseguenza, non vi è alcun “effetto sorpresa” come nel rito ordinario. L’imputato è pienamente consapevole della pena che gli verrà inflitta perché l’ha concordata. Pertanto, l’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. risulterebbe superfluo e processualmente incoerente, poiché la possibilità di sostituzione è una variabile da considerare e definire prima della formalizzazione dell’accordo, non dopo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le garanzie e le procedure previste per il rito ordinario non sono automaticamente trasferibili ai riti speciali. Nel caso del patteggiamento e pene sostitutive, la volontà delle parti è sovrana. Chi intende accedere a questo rito alternativo deve essere consapevole che ogni aspetto della sanzione, inclusa la sua eventuale sostituzione, deve essere negoziato e cristallizzato nell’accordo sottoposto al vaglio del giudice. Proporre un ricorso basato sulla mancata applicazione di norme pensate per un contesto processuale diverso è, come ha sancito la Corte, un’azione destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali.
È possibile chiedere la sostituzione della pena detentiva dopo una sentenza di patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza, la possibilità di sostituire la pena detentiva deve essere parte integrante dell’accordo di patteggiamento stipulato tra l’imputato e il pubblico ministero. Non può essere richiesta successivamente basandosi sulle norme previste per il giudizio ordinario.
Perché l’art. 545-bis del codice di procedura penale non si applica al patteggiamento?
L’art. 545-bis c.p.p. si applica solo al giudizio ordinario, dove l’imputato conosce l’entità della pena solo alla lettura del dispositivo. Nel patteggiamento, invece, la pena è già concordata, quindi l’imputato ha già avuto modo di valutare e negoziare la sua sostituzione prima della sentenza.
Cosa succede se si propone ricorso per cassazione per questo motivo contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, come in questo caso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso non fondato su valide basi giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/02/1988
avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PARMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che l’autorità giudiziaria ha violato l’art. 545-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (ex ceteris, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024