Patteggiamento e Pene Sostitutive: Un Accordo Unico che il Giudice non Può Scindere
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 41849/2024) ha ribadito un principio fondamentale in materia di patteggiamento e pene sostitutive: l’accordo tra imputato e Pubblico Ministero ha una natura unitaria e inscindibile. Quando le parti concordano non solo la pena detentiva ma anche la sua sostituzione con una misura alternativa, come la detenzione domiciliare, il giudice non può accogliere solo una parte dell’accordo e ignorarne l’altra. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, tramite il suo difensore, aveva raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa. Elemento cruciale dell’accordo era la contestuale richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, come previsto dall’art. 20-bis del codice penale.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, tuttavia, accoglieva solo parzialmente la richiesta. Con sentenza del 15 febbraio 2024, applicava la pena detentiva concordata ma ometteva completamente di pronunciarsi sulla sostituzione della pena, ritenendo erroneamente che questa non facesse parte dell’accordo.
L’imputato, sentendosi pregiudicato da questa decisione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’accordo fosse un “pacchetto” unico e che il giudice non avesse il potere di separarne gli elementi.
L’Importanza dell’accordo su patteggiamento e pene sostitutive
Il tema centrale della controversia è la natura dell’accordo che riguarda sia la quantificazione della pena sia la sua modalità di esecuzione attraverso una pena sostitutiva. L’imputato e il Pubblico Ministero avevano chiaramente pattuito un percorso completo: una pena detentiva che, però, non sarebbe stata eseguita in carcere ma presso il domicilio.
Il Giudice di primo grado ha commesso un errore nel considerare le due richieste come separate e indipendenti. Ha applicato la sanzione penale, ma ha ignorato la parte dell’accordo relativa alla sua sostituzione, di fatto alterando la volontà delle parti e il contenuto del patto processuale.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza senza rinvio e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno chiarito in modo inequivocabile che la richiesta di patteggiamento e pene sostitutive è congiunta e non alternativa. L’accordo tra imputato e PM ha una natura unitaria.
Questo significa che il giudice ha di fronte a sé due sole opzioni:
1. Accogliere l’accordo nella sua interezza: applicare la pena concordata e disporre contestualmente la sua sostituzione, previa verifica dei presupposti di legge.
2. Rigettare l’accordo in toto: se ritiene che la pena non sia congrua o che la sostituzione non sia ammissibile, deve respingere l’intera richiesta, senza poterla modificare o applicare solo in parte.
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sentenza Terlizzi, n. 31488/2023), che aveva già affrontato un caso simile, sottolineando che il giudice ha l’obbligo di controllare l’ammissibilità della richiesta nel suo complesso. Scindere i termini del patto viola la natura unitaria dell’accordo e il diritto di difesa dell’imputato, che ha prestato il suo consenso confidando in un determinato esito processuale complessivo.
le conclusioni
La sentenza in commento rafforza un principio di garanzia fondamentale nel rito del patteggiamento. L’accordo processuale è un atto negoziale che non può essere smembrato dal giudice. La decisione di patteggiare una pena è spesso strettamente legata alla possibilità di accedere a misure alternative al carcere. Separare questi due aspetti significherebbe tradire la fiducia delle parti nel patto e snaturare l’istituto stesso.
Di conseguenza, i giudici di merito dovranno sempre valutare l’accordo di patteggiamento e pene sostitutive come un unico blocco. In caso di dubbi sulla legalità o congruità di una delle sue parti (pena o sostituzione), l’unica via percorribile è il rigetto complessivo della richiesta, restituendo gli atti al Pubblico Ministero per il proseguimento del procedimento ordinario.
Cosa succede se un giudice accetta un patteggiamento ma ignora la richiesta di pena sostitutiva inclusa nell’accordo?
La sentenza deve essere annullata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo su pena e sostituzione è un patto unico e inscindibile, quindi il giudice non può applicarlo solo in parte. Di conseguenza, gli atti vengono restituiti al tribunale per un nuovo giudizio.
L’accordo per patteggiamento e pene sostitutive è vincolante per il giudice?
No, il giudice non è obbligato ad accettarlo. Tuttavia, non può modificarlo. Deve valutare l’accordo nel suo complesso e decidere se accoglierlo integralmente o rigettarlo in toto se ritiene la pena non congrua o la sostituzione non ammissibile.
Qual è la natura dell’accordo tra imputato e PM quando include anche la sostituzione della pena?
Secondo la Cassazione, l’accordo ha una natura unitaria. La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Pertanto, i due elementi non possono essere separati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari de TRIBUNALE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso’.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 15 febbraio 2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava a NOME, su richiesta dello stesso con il consenso del Pubblico Ministero, la pena concordata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva che l’accordo fra le parti prevedeva, oltre alla pena concordata come applicata dal giudice del merito, anche l
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sua sostituzione con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex ar 20-bis cod. pen.; ciò che emergeva dalla richiesta, allegata al ricorso, difensore munito di procura speciale e sottoscritta anche dal Pubblico Ministero, così che erroneamente il giudice aveva ritenuto che la richiesta d sostituzione non rientrasse nell’accordo fra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio non potendo essere scisso in più parti l’accordo raggiunto fra l’imputato e il Pubblico Ministero.
Ed invero, secondo l’opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo d controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scinder termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vi della GLYPH applicazione GLYPH della GLYPH pena GLYPH concordata GLYPH (cfr. Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01, che tratta, per l’appunto, di una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinv la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva).
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullat senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.
Così deciso il 19/09/2024