Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49035 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a COGNOME NOME, per i delitti previsti dagli artt. 110 cod. pen., 322 e 329 Codice della Crisi e dell’Insolvenza e dagli artt. 110 cod. pen. e 320 Codice della Crisi e dell’Insolvenza, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto all’applicazione, non prevista nell’accordo sottoscritto tra le parti, della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale per la durata di anni 2, ai sensi dell’art. 322 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;
che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la pena accessoria non è illegale, essendo stata applicata alla ricorrente la pena principale per i delitti di bancarotta in epigrafe in misura superiore ad anni due di reclusione (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882);
che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856), come nel caso al vaglio (cfr. modalità e circostanze dell’azione nel loro protrarsi nel tempo, anche alla luce della vicenda complessiva);
che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 2ii pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2022
Il Consigliere estensore