Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 25/05/1960
avverso la sentenza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di mesi 8 di reclusione, in ordine ai reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, ed ha ritenuto la continuazione tra tali reati e quelli già giudicati con sentenza dello stesso Tribunale del 7.7.2022, n. 8324 (passata in giudicato il 19.1.2024), considerati più gravi, rideterminando così la pena finale in anni 3 e mesi 8 di reclusione; ha dichiarato, altresì, l’imputato interdetto dai pubblici uffici ha inflitto anche le sanzioni accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216 I. fall. p anni 3 e mesi 8 di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge con riguardo all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rilevato il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice ha disatteso la richiesta di applicazion pena depositata dalle parti il 30.4.2024, subordinata alla applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 20-bis cod. pen. quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi. La richiesta era, per l’effetto, di una pena finale pari a 480 ore di lav di pubblica utilità. Su tale concordata indicazione di pena non vi è alcuna statuizione in sentenza.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso, rilevato il difetto di correlazione tra la richie applicazione pena contenuta nell’istanza ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. depositata in udienza e la sentenza emessa.
Dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, la questione relativa alla mancata valutazione della richiesta di applicazione di pena sostitutiva congiunta a quella di patteggiamento riguardo alla pena principale deve ritenersi riconducibile al novero di quelle contemplate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (hanno implicitamente applicato tale regola le sentenze: Sez. 4, n. 47201 del 18/11/2022; Sez. 5, n. 4762 del 3/12/2019).
L’esame della richiamata istanza di patteggiamento, condotto direttamente dal Collegio, ha consentito di constatare come, effettivamente, il ricorrente abbia affiancato
e subordinato, quindi, la richiesta di applicazione della pena di otto mesi di reclusione, in continuazione con la condanna già riportata in una precedente sentenza passata in giudicato, alla pena sostitutiva dello svolgimento di un corrispondente numero di ore di lavoro di pubblica utilità (previsto dall’art. 20-bis cod. pen.).
Tale indicazione doveva essere tenuta in conto dal giudice che, invece, ha omesso di statuire alcunchè al riguardo ed ha semplicemente applicato l’aumento per la continuazione nella misura di pena detentiva concordata tra le parti.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, sorta e stabilizzatasi con riguardo alle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 – che sono oggi previste ed inserite nello stesso codice penale all’art. 20-bis, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 -, ritiene che, i tema di patteggiamento ex art. 448 cod. proc. pen., la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva sia, per sua natura, congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr., Sez. 2, n. 31488 del 12/7/2023, Terlizzi, Rv. 284961; Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253587 – 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza con cui il giudice aveva applicato la pena rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la sanzione sostitutiva; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, COGNOME, Rv. 253770 – 01, che ha annullato la sentenza con cui si era omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; nonchè Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, COGNOME Rv. 236454 – 01; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, COGNOME, Rv. 208561 – 01).
Come ha chiarito la pronuncia COGNOME, il principio era stato affermato già dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 295 del 12/10/1993, COGNOME!, Rv. 195618 – 01, che aveva definito necessariamente congiunta, e non alternativa, l’eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva rispetto all’istanza d applicazione della pena, indicando che la soluzione corretta, nel caso in cui il giudice ritenga non applicabile la sostituzione, è quella di rigettare l’intera istanza.
Del resto, le pene sostitutive costituiscono una diversa modalità applicativa della pena principale detentiva e, secondo la legge n.689 del 1981, il giudice della cognizione, già al momento in cui infligge la pena (cfr. art. 53), deve prefigurarsi l’applicanda pena sostitutiva e il relativo progetto attuativo, individuando, nel dispositivo, sia la pe sostituita che la pena sostitutiva.
In altre parole, le pene sostitutive rivelano, quanto al rapporto con la pena sostituita una dimensione di accessorietà, atteso che la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni in essa impartite comportano, in ultima istanza, il recupero, in tutto o in parte, della pena detentiva originaria o la conversione in altra pena sostitutiva più grave (art. 66 della legge n. 689 del 1981).
2.1. Peraltro, deve evidenziarsi come costituiscano un’ulteriore riprova della necess una valutazione congiunta delle richieste contenute nell’istanza di patteggiamento, a della decisione sul suo accoglimento, gli approdi delle Sezioni Unite sul tem patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale della pena, con cui il massi collegio nomofilattico ha chiarito come l’accordo debba necessariamente estender anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione beneficio (Sez. U, n. 23400 del 27/1/2022, COGNOME, Rv. 283191) e, mancando tal pattuizione, con la relativa indicazione di durata quando previsto, la sospensione no essere accordata, sicchè, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rig (in tema, la sentenza COGNOME ha richiamato anche le pronunce Sez. U, n. 10 11/5/1993, COGNOME, Rv. 194064-01 e Sez. U, n. 5882 del 11/5/1993, COGNOME, R 193417).
Anche in questo caso, quindi, le sorti dell’istanza di patteggiamento sono ineluttabi unitarie, quando la pattuizione di pena sia subordinata ad un beneficio che abbia specifico volto sanzionatorio e l’istanza, in caso di difetto delle ulteriori p (obbligate e/o concordate), va rigettata nel suo complesso.
2.2. Nel caso di specie, il giudice ha deciso come se l’istanza di applicazione del sostitutiva di pena detentiva breve non vi fosse affatto, sicchè il ricorso, all quanto sin qui sintetizzato, è fondato.
Deve essere solo precisato e ribadito come,
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l’ulteriore corso.
Il Tribunale, in quella sede, valuterà se accogliere complessivamente la richiesta, i le sue componenti riferite alla pena principale ed a quella sostitutiva, ovvero resp tout court, qualora ravvisi ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per l’ult corso. GLYPH E ….. cz, tli pi j … i 1.” a-” ‘z –.J = Cr) lii N 1.1.1 Così deciso il 14 novembre 2024. GLYPH (..) Z W U-I W