Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47565 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Tunisia il 09/08/1989
avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2023 dal Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per annullamento senza rinvio e restituzione atti al Tribunale di Agrigento;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME che conclude per annullamento della sentenza o per la correzione di errore materiale della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Agrigento ha applicato su accordo delle parti nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi due di reclusione e di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5,d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione con altro giudicato.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 545-bis cod.proc.pen. per nullità assoluta della sentenza, per l’omessa applicazione della pena sostitutiva richiesta in accordo con il pubblico ministero,
Si evidenzia che nell’accordo era stata avanzata la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità o con quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Nella sentenza non si dà conto della congruità della pena sostitutiva richiesta la cui valutazione avrebbe imposto al giudice di disporre un rinvio dell’udienza con avviso all’UEPE competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio dela sentenza impugnata.
Si deve ricordare che il primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. prevede che quando è stata applicata la pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.
Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
L’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. adattando il meccanismo del 545-bis alle peculiarità del patteggiamento, prevede che anche la sostituzione della pena deve essere oggetto di un previo accordo tra le parti e, in tal caso, rinvia, nei limit della compatibilità, alla disciplina dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. in merito alla possibilità per il giudice di acquisire informazioni dall’ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) e dalla polizia giudiziaria al fine di decidere sull’istanza di sostituzione.
Nel caso di specie, come si evince dagli atti allegati al ricorso, le parti avevano concordato l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – a prescindere dall’improprio riferimento all’affidamento ai servizi social che non rientra tra le pene sostitutive ma tra le pene alternative di competenza del magistrato di sorveglianza – quindi, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la
richiesta di patteggiamento ove avesse ritenuto inadeguata la pena sostitutiva richiesta, indicata nell’accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, avendo disatteso l’accordo applicando una pena diversa da quella concordata dalle parti, la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di pena.
L’annullamento va disposto senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso, non potendosi fare salvo l’accordo sulla pena, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione sulla concreta applicabilità della pena sostitutiva richiesta e non potendo le parti rimanere vincolate rispetto ad una pena diversa da quella richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2024 Il Consi ,gli re estensore