Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GRUGLIASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed C 900,00 di ammenda, con pena detentiva sostituita con lavori di pubblica utilità per mesi nove.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di disporre in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente nonché in relazione alla eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso fosse risultato di proprietà dell’imputato; ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata in ragione dell’omessa statuizione sulla sanzione accessoria.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, a seguito dell’inserimento (per effetto dell’art.1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.103) dell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull’applicazione di una sanzione accessoria obbligata per legge.
Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, Meizani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Va quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice procedente ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria – per la quale non si applica l’esclusione dettata dall’art.445, comma 1, cod.proc.pen. della sospensione della patente di guida, in relazione al dispost dell’art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992.
La sen t enza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, affinché provveda alla relativa determinazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Conigliere estensore
Il Pre idente