Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10850 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10850 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
UU
sul ricorso presentato da NOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 17/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e con la diminuente del rito, ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa a COGNOME
NOME in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R, 309/90.
NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., violazione di legge -art. 129 cod.proc.pen. in relazione all’art. 444 cod.proc.pen., 125, comma 3, e 546 cod.proc.pen.
Denuncia la difesa la mancata verifica di applicabilità del disposto dell’art. 129 cod..proc.pen da parte del giudicante. La motivazione resa sarebbe apodittica ed autoreferenziale: la verifica, in negativo, della assenza di cause di proscioglimento non può essere soddisfatta se non indicando, in positivo, le ragioni, di fatto e di diritto, in base alle quali l’organo giudicante ritiene l’imputato responsabile del fatto ascrittogli.
Invoca, pertanto, l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che, nell’incipit della motivazione si legge che «non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., attese le risultanze degli atti di p.g. inseriti nel fascicolo delle investigazioni, inequivoc non contraddetti da elementi di segno contrario», di poi esplicitai quanto alle emergenze fattuali, ed alle dichiarazioni rese in merito alla contestazione dall’imputato, in tutto ammissive della propria responsabilità e estese anche alle motivazioni della condotta contestata.
Il motivo proposto è, innanzi tutto, inammissibile (in difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nell domanda di patteggiamento, ed anzi alla loro esplicita palese ampia ammissione, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare
pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 2 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637). Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del viz di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; da ultimo,
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622).
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l’evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod proc pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
Il Presidente