Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50411 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono inammissibili in quanto la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282761 – 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023