Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2025 il Tribunale di Catanzaro ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell ‘art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di ammenda, previo riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, in relazione al reato di cui all ‘art. 186 , co. 1 e 2 lett. c) e co. 2 bis d.lgs. 285/1992, per essersi posto alla guida di un ‘autovettura in stato di ebbr ezza alcolica e con l ‘aggravante di avere causato un incidente stradale. In Catanzaro il 23 luglio 2022.
L ‘accordo raggiunto tra le parti prevedeva la sostituzione della pena come determinata, con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell ‘ar t. 20 bis cod. pen.
Il giudice, invece, sostituiva solo la pena detentiva e confermava la pena pecuniaria evidenziando che la stessa non poteva essere oggetto di sostituzione.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 444 e 448, co. 2 bis , cod. proc. pen. per avere il giudice applicato una pena diversa da quella oggetto di accordo tra le parti.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
All’udienza del 10 febbraio 2025, il difensore del COGNOME, munito di procura speciale, chiedeva al giudice, nell ‘int eresse del proprio assistito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, così determinata: pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante, mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda ridotta di un terzo, per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, da tramutarsi nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 20 bis cod. pen. Il Pubblico Ministero prestava il consenso.
Nella sentenza impugnata, il giudice monocratico di Catanzaro, ritenuto che la pena pecuniaria, ai sensi dell ‘art. 20 bis cod. pen. non poteva essere oggetto di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, applicava, in difformità rispetto a ll’accordo intercorso tra le parti, la pena f inale pari a mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, sostituendo con il richiesto lavoro di pubblica utilità solo la pena detentiva di mesi quattro e confermando, invece, la pena pecuniaria.
Ciò è avvenuto in violazione del principio generale che governa l ‘istituto dell ‘applicazione della pena, s u richiesta delle parti, che è costituito dalla necessaria corrispondenza, per qualità e quantità della pena applicata rispetto a quella oggetto dell’accordo (Sez. 2 n. 9841 del 14 febbraio 2024). In altri termini il giudice può solo accogliere o rigettare la richiesta e non può modificarla rispetto all ‘acco rdo che gli è stato sottoposto, neppure nel caso in cui la pena sia illegale, dovendo, in tale ultimo caso, rigettarla (v. in proposito Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264206 relativa all ‘ipotesi di illegalità della pena, sopravvenuta alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sanzionatoria; Sez. 3, n. 51693 del 9.6.2016, non mass. in cui la Corte ha ribadito che, laddove, in sede di patteggiamento, venga richiesta anche la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta
sostituzione, perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita).
Il tema che si è posto il decidente attiene al divieto di sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, poiché l ‘art. 20 bis cod. pen. prevede che «il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all ‘arresto non superiori a tre ann i».
E ‘ il caso di ricordare che l ‘art. 20 bis cod. pen. esordi sce con una clausola di riserva «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell ‘arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689».
Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, la clausola di riserva mantiene in vigore anche il comma 9 bis dell ‘art. 186 Cod. strada secondo cui «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell ‘imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità» ma solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo». Detta norma, dunque, esclude la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quello del lavoro di pubblica utilità in presenza dell ‘aggravante di cui all’art. 186, co. 2 bis , Cod. strada (Sez. 4 n. 21569 del 24/04/2024 non massimata).
In proposito è stato enunciato il principio per cui «l’art. 20-bis cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l’incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale» (Sez. 4 n. 21569 del 2024 cit., in motivazione).
Nel caso in esame, al netto del mancato recepimento della richiesta di sostituzione con riferimento alla pena pecuniaria, va rilevato che la circostanza aggravante in parola risulta contestata e ritenuta anche in sede di applicazione della pena, tanto che è stato concordato (e recepito) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla stessa aggravante.
La statuizione, dunque, viola anche l ‘art. 186, co. 9 bis Co d. strada poiché la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante in parola esclude la sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l’aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente in sede di giudizio di bilanciamento ( Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, Rv. 263012 -01; Sez. 4, n. 48534 del 24.10.2013, Rv. 25789 -01) che opera solo quoad poenam senza eliminare la sussistenza della
circostanza della quale neutralizza l ‘effetto aggravatorio sulla pena (Sez. 4, n. 6739 del 3.2.2015 non mass).
Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso, ai fini di una completa rivisitazione dell’accordo delle parti, che potranno rinegoziarlo su altre basi, o, in mancanza, della prosecuzione nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.
Deciso il 28 ottobre 2025
La Consigliera est.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME