Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9830 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9830 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (rinunciante) nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIP del Tribunale di Sondrio udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, in esito a rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di NOME la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati come commessi in parte nella provincia di Sondrio e in parte nel territorio di Murcia (Spagna) nel periodo settembre 2024 -febbraio 2025.
Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione denunciando, quale unico motivo, l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Premesso che il ricorso è inammissibile poiché estraneo ai tassativi motivi consentiti dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta in quanto la censura difensiva investe un tema -quello della sostituibilità della custodia in carcere con gli arresti domiciliari -che è ontologicamente proprio del procedimento cautelare personale, governato da rimedi impugnatori specifici e immediati, ossia il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, versata in atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio ha sostituito la custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse per fatto non imputabile alla parte ricorrente non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168 -01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166 -01; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 27/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME