Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40390 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40390 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a MUGNANO DE NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA/03/2(100 COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici irrogata a NOME COGNOME, dichiarando inammissibili gli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati su indicati, per i reati loro rispettivamente ascritti di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, rapina aggravata, tentata e
consumata; GLYPH ha altresì disposto l’applicazione della GLYPH pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO ha dedotto l’illegalità della pena applicata, in quanto conseguenza della riduzione per il rito in misura differenziata e ingiustificata tra la pena detentiva (ridotta di un terzo da anni 3 di reclusione ad anni due di reclusione) e la pena pecuniaria (ridotta da euro 500 ad euro 344, invece che ad euro 333).
2.2. La difesa di NOME ha dedotto l’illegalità della pena applicata, per ragioni del tutto coincidenti con quelle illustrate con il ricorso del coimputato COGNOME, lamentando l’errato calcolo della diminuzione per il rito applicata sulla pena pecuniaria.
2.3. Nel comune interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., quanto al difetto di motivazione circa l’insussistenza di ragioni per l’immediato p -oscioglimento degli imputati.
2.4. Nell’interesse degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO ha dedotto l’errata applicazione della circostanza aggravante ex art. 61, n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi A) e D) (contestata e ritenuta per il solo dato dell’essere stati commessi i reati in orario notturno); l’errata applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo C) (poiché nessuno degli imputai rivestiva la qualità indicata nella disposizione indicata); l’errata applicazione della circostanza aggravante del fatto commesso in danno di pubblici ufficiali, in relazione al reato di cui al capo C) (essendo tale qualità elemento strutturale del contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale).
2.5. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato NOME l’AVV_NOTAIO deducendo violazione di legge quanto all’appl cazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; dal contenuto della richiesta e dalla commisurazione operata dal Giudice, risulta che per il più g -ave reato di cui al capo B), era stata individuata la pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione che, per effetto della riduzione per il rito, avrebbe comportato – prima dell’applicazione dell’aumento a titolo di continuazione, una pena detentiva inferiore al limite dei tre anni, con la conseguente inapplicabilità della pena accessoria indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO, e di NOME sono entrambi inammissibili perché non consentiti, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. oltre che manifestamente infondati quanto al motivo posto a fondamento delle impugnazioni; è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di patteggiamento, nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la riduzione sanzionatoria “fino ad un terzo” deve riferirsi ad entrambe le pene, pur potendo adottarsi una diversa misura di riduzione in relazione, rispettivamente, alle due specie di pena» (Sez. 4, n. 42144 del 14/10/2021, Vitanza, Rv. 282069 – 01); in ogni caso, ogni questione che attenga all’eventuale erronea commisurazione della pena, senza che risulti applicata una sanzione non richiesta dalle parti e che si ponga al di fuori dei limiti edittali previsti dalle nor incriminatrici e da quelle che presiedono alla determinazione in AVV_NOTAIO dei limiti massimi e minimi delle pene, non può formare oggetto di ricorso in cassazione (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettanii, Rv. 275915 – 01.
Anche il comune ricorso proposti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è formulato per motivi non consentiti, non rientrando tra le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01).
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME COGNOME è formulato ipotizzando violazioni di legge insussistenti: la contestazione dei presupposti per riconoscere la circostanza aggravante della minorata difesa è censura di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità; la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. è frutto di un mero errore materiale, essendo descritta in fatto la circostanza aggravante del fatto commesso in danno di pubblici ufficiali, contestazione che è logicamente correlata non al contestato delitto ex art. 337 cod. pen., ma al reato di lesioni personali.
E’ fondato il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di più reati avvinti dal vincolo della continuazione, per verificare presupposti per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici, in punto di superamento del limite dei tre anni di reclusione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, tenendo altresì conto della diminuzione per la scelta del rito alternativo (Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, COGNOME, Rv. 259749 – O), e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270240 – 01, in ipotesi di giudizio abbreviato; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 264478 – 0, in fattispecie di patteggiamento; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, COGNOME, Rv. 254551 – 0).
Considerando, pertanto, la pena determinata per il reato più grave, pari ad anni 4 e mesi 3 di reclusione, e operando la diminuzione nella misura concordata dalle parti (pari ad un terzo, quanto alla pena detentiva), la pena della reclusione individuata per il più grave reato era quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione; il che rende evidentemente illegale l’applicazione della pena accessoria disposta nella sentenza impugnata (sulla deducibilità con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., dell’illegalità della pena accessoria applicata per difetto dei presupposti normativi, Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019, L., Rv. 275791 – 01; Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 275925 0; nonché, in tema di errata applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320 – 0,).
5. Alle statuizioni che precedono consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (poiché l’annullamento della statuizione relativa all’applicazione della pena accessoria illegale, per difetto dei presupposti di legge, non concordata dalle parti, determina l’eliminazione di tale sanzione senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza: Sez. 5, n. 19400 de 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 – 01), disponendo l’eliminazione della pena accessoria applicata; alla declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente alla pena accessoria della interdizione temperanea dai pubblici uffici, pena che elimina.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/6/2023