Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50063 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/6/2023 applicava a NOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono.
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1.1 n primo motivo non è consentito in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).
1.2 II secondo motivo è fondato.
1.2.1 In via preliminare, si osserva che in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
1.2.2 Deve essere, in tal senso, rilevata l’ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite COGNOME secondo il quale: “La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.” (Sezioni Unite n. 21368 del 26/9/2019, COGNOME, Rv. 279348 – 01; Sezione 2, n. 13915 del 5/4/2022, NOME, Rv. 283081 – 01; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sezione 3, n. 15525 del 15/2/2019, COGNOME, Rv. 275862 – 01 e Sezione 3, n. 4252 del 15/1/2019, COGNOME, Rv. 274946 – 01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.).
1.2.3 Nel caso di specie trattasi di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto cose che servirono a commettere il reato, per cui il giudice è tenuto a dar conto delle ragioni per le quali viene disposta l’apprensione dei beni, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo agli oggetti di cui si è disposta la confisca ed all’art. 240 cod. pen. Non opera, invero, la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 e 445 cod. proc. pen., che prevede una ipotesi di confisca obbligatoria, atteso che non si procede per un reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, ma per un tentativo di estorsione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che per “reati concernenti le armi”, anche in virtù dell’espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell’arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell’arma medesima e non quelli in cui l’uso dell’arma costituisce una mera circostanza aggravante (Sezione 5, n. 28591 del 28/3/2018, Guccione, Rv. 273471 – 01, fattispecie relativa ad una ipotesi di minaccia aggravata dall’uso dell’arma, che è stata ritenuta non soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili a ipotesi di cui all’art. 6 legge 152 del 1975).
Ciò posto, rileva il Collegio che dalla lettura della sentenza emerge, in modo inequivoco, l’omessa motivazione quanto alla disposta confisca, posto che in sentenza si legge unicamente: “Ai sensi dell’art. 240 va disposta la confisca delle armi improprie e degli attrezzi in sequestro”.
Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato in parte qua con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.