Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47164 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47164 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 12/04/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia con sentenza emessa il 12 aprile 2023 ha applicato, su richiesta delle parti, a NOME la pena di mesi quatt di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla detenzione a fini di cessione di circa 10 g di cocaina e 3,25 gr. di hashish e alle “cessioni di ulteriori quantitativi di stupefacenti” (capo A nonché al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B).
Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo d& proprio difensore, l’imputato deducendo l’omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, non riconducibile all’illec attività di spaccio ma derivante da regolare e documentata attività lavorativa.
CONSIDERATO IEN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il capo A) dell’imputazione a carico del COGNOME contempla, oltre alla detenzione a fini cessione di poco meno di 10 grammi di cocaina e di :3,25 grammi di hashish, anche “la cessione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, venendo colto al momento del controllo n detenzione di euro 2.760 costituenti il profitto delle suddette cessioni”. Con la richies applicazione della pena l’imputato ha accettato detta contestazione, nel cui ambito la somma di denaro viene espressamente qualificata come provento delle cessioni di stupefacenti.
Questa Corte ha precisato che «in tema di patteggiamento, l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall’atto di accusa, dall’accordo delle dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di irnpugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Pg in proc. Recinell Rv. 260335 – 01). Pertanto, la qualificazione della somma di denaro sequestrata – così come cristallizzata nell’imputazione – non è suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del rico che vorrebbero ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultano per tale motivo inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.