Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41320 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Vercelli il DATA_NASCITA
NOME, NOME a Taranto il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a Bari il DATA_NASCITA
NOME, nata a Terlizzi il DATA_NASCITA
NOME, nata in Bulgaria il DATA_NASCITA
NOME NOMENOME NOME a Grumo Appula il DATA_NASCITA
NOME NOME, NOME a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME, NOME a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; ricorsi;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del NOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, emessa nel corso dell’udienza preliminare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva l’applicazione della pena su richiesta delle parti nei riguardi, tra gli altri, di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 61-bis, 61, n. 11 e 11-quater, 416 e 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011; 81, 110, 112, n. 1 e 2, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen.; 81, 512-bis, 493-ter cod. pen.; 416 cod. pen. e 3 legge n. 136 del 2006; 110, 81, 61-bis cod. pen., 40, comma 1, lett. b) e comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995; 56 cod. pen., 40, comma 1, lett. b) e comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995; 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967; 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, I. fall.; 374-bis cod. pen.; 81, 110, 61, n. 2, 7 e 11 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000.
Con la stessa sentenza il Giudice per le indagini preliminari disponeva, tra l’altro, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché la “confisca degli altri beni in sequestro”.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i nove imputati sopra elencati.
3. Con atti sottoscritti dal comune difensore, aventi analogo tenore, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., 240 e 240-bis cod. pen., 111, comma 7, Cost., e vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni della disposta confisca – che non era stata prevista nelle richieste concordate di applicazione di pena – dei beni in sequestro, compresi quelli appartenenti ai prevenuti, che erano stati sottoposti alla misura ex art. 321 cod. proc. pen. verosimilmente in quanto finalizzati ad una eventuale confisca per equivalente, che è misura ablatoria di natura sanzioNOMEria; non essendo stata indicata l’entità del profitto cui correlare la confisca né sussistendo le condizioni per disporre una confisca obbligatoria (né altra misura di sicurezza, non applicabile alla COGNOME in ragione della entità della pena oggetto della sentenza di patteggiamento nella parte che la riguarda).
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, NOME COGNOME ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio d motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto insussistenti le cause di non punibilità di cui all’art. 129 del codice di rito.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, NOME COGNOME ha dedotto la violazione dell’art. 11 legge n. 146 del 2006, e la mancanza di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto la confisca dei beni appartenenti al prevenuto che erano stati sottoposti a sequestro preventivo, misura che non era stata indicata nell’accordo di patteggiamento proposto dalle parti: senza illustrare le ragioni della quantificazione del prezzo e del profitto cui collegare il valore dei beni da sottoporre ad eventuale confisca obbligatoria; e senza considerare che, in assenza di condanna, non è possibile disporre la confisca di altri beni per equivalente.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti NOME COGNOME ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare le ragioni del mancato proscioglimento dell’imputata per la ricorrenza di cause di non punibilità, e per avere omesso di fornire congrua motivazione sulla congruità della pena applicata.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti NOME COGNOME ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen., e il connesso vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di indicare la ragioni giustificatrici della disposta confisca dei beni in sequestro: considerato che l’applicazione di tale misura non aveva costituito oggetto della richiesta concordata di applicazione della pena, senza indicare quali beni sono soggetti ad ablazione e come sia stato determiNOME il valore “pertinenziale” rispetto al prezzo o al profitto dei reati per i quali è stata emessa la sentenza di patteggiamento.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, con due distinti punti NOME COGNOME ha dedotto la violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto la confisca di tutti i suoi beni a suo tempo sottoposti a sequestro, compreso un immobile indicato in un provvedimento integrativo dell’originario decreto di sequestro, emesso il giorno precedente a quello in cui era stata adottata la sentenza di patteggiarnento, ma dopo che le parti avevano
formalizzato l’accordo per l’applicazione della pena, che nulla prevedeva in ordine all’ablazione.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore, NOME COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di motivare le ragioni della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché per avere disposto l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, di cui non era consentita l’irrogazione in ragione della pena principale finale che le parti avevano concordemente indicato nella loro richiesta di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME vadano accolti, essendo fondati i motivi che nei relativi atti di impugnazione, sia pur con differenti accenti, sono stati articolati i maniera sostanzialmente uniforme.
Va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 606 cod. proc. pen., dunque sia per denunciare violazioni di legge che per dedurre vizi di motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).
In applicazione di tale criterio interpretativo, va rilevato in fatto come, nel caso di specie, non risulta che le parti avessero formulato richieste concordate di applicazione della pena comprensive di intese sulla applicazione di misure di sicurezza. Il che significa, da un lato, che le doglianze difensive non avrebbero comunque come effetto quello di travolgere nella loro interezza gli accordi raggiunti dalle parti (sicché vanno disattese le richieste formulate in alcuni ricorsi tese ad ottenere la declaratoria di illegalità delle disposte confische e il definitivo svincolo dei beni soggetti a sequestro); e, da altro lato, che il giudice di merito era tenuto a motivare le sue determinazioni non alla luce dei canoni valutativi “contratti” dell’art. 444 cod. proc. pen., ma in base ai criteri generali che governano la materia dell’applicazione delle misure di confisca: valutazioni che, proprio perché non rientranti nell’oggetto degli accordi raggiunti, le parti
avevano diritto di porre in discussione con impugnazioni, senza “soffrire” le limitazioni dettate dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, va riconosciuta la fondatezza delle censure difensive (ad esclusione di quella del COGNOME in ordine alla irrilevanza della tennpistica di adozione del provvedimento di sequestro), tenuto conto che nella sentenza gravata manca qualsivoglia motivazione che possa chiarire le ragioni della disposta applicazione delle confische: non vi è alcuna indicazione della natura della misura ablativa applicata (se diretta o per equivalente; se obbligatoria o facoltativa), dei beni confiscati, né ancora del rapporto di pertinenzialità tra i prezzo il profitto del reato e il valore dei beni oggetto della misura.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei riguardi dei sei innanzi elencati ricorrenti limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Bari, Uffici GIP, che nel nuovo giudizio porrà rimedio alla esposta lacuna motivazionale.
Anche il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME va accolto, sia pur nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
Mentre il motivo relativo alla prospettata violazione dell’art. 129 cod. proc. pena, è manifestamente infondato per le ragioni meglio esplicitate nel punto che segue, è fondato il motivo relativo all’applicazione, disposta dal giudice del patteggiamento, della pena accessoria. Ed infatti, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, e non a quella complessiva, comprensiva, cioè dell’aumento per la continuazione (così, ex multis, Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407): di talché, nel caso di specie deve ritenersi illegale l’applicazione nei riguardi del NOME della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in relazione ad una pena principale determinata, con riferimento al reato più grave tra quelli posti in continuazione, in misura inferiore altre anni di reclusione.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei riguardi del COGNOME limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che va esclusa.
I ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, perché con tali atti di impugnazione sono stati dedotti, peraltro in forma molto generica, vizi diversi da quelli elencati dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
E’, infatti, pacifico che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità il ricorso per cassazione presentato contro una sentenza di patteggiamento con cui
si denuncino la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), ovvero profili commisurativi della pena, discendenti dalla asserita violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così, tra le altre, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna delle predette ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna a quella di una somma in favore della · Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il suo ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla confisca e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bari, ufficio GIP.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023