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Patteggiamento e confisca: l’accordo deve essere totale

Una società agricola, dopo aver ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato per finalità aziendali, lo ha utilizzato per scopi diversi. Nel successivo procedimento per responsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/2001), è stato raggiunto un accordo di patteggiamento sulla sanzione pecuniaria. Il giudice, tuttavia, ha aggiunto unilateralmente la confisca dell’intero importo del finanziamento. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo un principio fondamentale: nel patteggiamento e confisca per gli enti, l’accordo deve essere onnicomprensivo e includere anche la determinazione della confisca. Il giudice non può integrarlo, ma solo accettarlo o rigettarlo in toto.

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Pubblicato il 8 dicembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Patteggiamento e confisca per gli enti: l’accordo deve coprire tutto, lo dice la Cassazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 30604/2024) stabilisce un principio cruciale per le società che affrontano un procedimento per responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Quando si sceglie la via del patteggiamento e confisca, l’accordo con la Procura deve essere completo e includere la determinazione della confisca del profitto illecito. Il giudice non ha il potere di aggiungerla o modificarla autonomamente, ma può solo accettare o respingere l’accordo nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte.

I Fatti: Il Finanziamento Distratto e la Sanzione Incompleta

Il caso riguarda una società agricola il cui legale rappresentante aveva ottenuto un finanziamento di 30.000 euro, assistito da garanzia statale nel quadro della normativa emergenziale per le PMI. I fondi, destinati a garantire liquidità per pagare fornitori e dipendenti, venivano invece impiegati per l’acquisto di un immobile a titolo personale.

A seguito di ciò, la società veniva chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, conseguente al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Le parti (società e Pubblico Ministero) raggiungevano un accordo per l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Il Giudice dell’udienza preliminare, nel ratificare il patteggiamento, disponeva però d’ufficio anche la confisca di 30.000 euro, identificandoli come profitto del reato. L’accordo tra le parti, quindi, non contemplava questa misura ablativa.

Patteggiamento e confisca per l’ente: la questione giuridica

La società ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione del giudice di primo grado. Il punto centrale sollevato, e poi accolto dalla Suprema Corte, non riguardava tanto la quantificazione del profitto, quanto una questione procedurale preliminare e fondamentale: nel procedimento a carico degli enti, la confisca può essere disposta unilateralmente dal giudice al di fuori dell’accordo di patteggiamento?

La difesa sosteneva che un simile intervento del giudice violasse la natura stessa del patteggiamento, che è un accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio complessivo. L’inclusione di una sanzione non concordata renderebbe l’accordo parziale e, quindi, inammissibile.

La Decisione della Cassazione: L’Accordo Deve Essere Onnicomprensivo

La Sesta Sezione Penale ha annullato la sentenza impugnata, affermando un principio di diritto molto chiaro. L’accordo previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 231/2001 deve riguardare tutte le sanzioni applicabili all’ente, inclusa la confisca.

Le motivazioni: Perché la confisca non può essere un’aggiunta unilaterale del giudice?

La Corte ha basato la sua decisione su diverse argomentazioni. Innanzitutto, ha sottolineato che il sistema del D.Lgs. 231/2001 qualifica espressamente la confisca come una sanzione principale, al pari di quella pecuniaria e interdittiva (art. 9). Non è, quindi, una misura accessoria che il giudice può aggiungere liberamente.
Di conseguenza, se il patteggiamento è un accordo sulla “sanzione”, esso deve necessariamente estendersi a tutte le sanzioni principali previste per l’illecito contestato. Un accordo che ometta la confisca è un accordo parziale, che non copre l’intero trattamento sanzionatorio. In questo scenario, il giudice ha solo due opzioni: rigettare l’accordo in toto se lo ritiene incongruo (ad esempio, perché manca la confisca di un profitto palesemente esistente) oppure accettarlo se ritiene corretta l’esclusione (ad esempio, perché non vi è stato alcun profitto). Non può, invece, “correggere” l’accordo integrandolo con la confisca non pattuita. Questo potere non è previsto dalla legge e snaturerebbe l’istituto del patteggiamento, trasformandolo da un accordo a una decisione parzialmente unilaterale.

Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Società

La sentenza ha implicazioni pratiche di grande rilievo. Le società e i loro difensori, nel negoziare un patteggiamento, devono essere consapevoli che l’accordo deve affrontare obbligatoriamente anche il tema della confisca. Sarà necessario determinarne sia l’esistenza (an) sia l’ammontare (quantum). Se l’accordo proposto alla Procura non includesse una pattuizione sulla confisca, risulterebbe incompleto e destinato al rigetto da parte del giudice. Questa pronuncia rafforza la natura pattizia del rito speciale, garantendo che l’esito sanzionatorio sia interamente frutto del consenso tra le parti, seppur sotto il rigoroso controllo di legalità e congruità del giudice.

Nel patteggiamento di un ente (ex D.Lgs. 231/2001), la confisca del profitto deve essere parte dell’accordo tra le parti?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca, essendo una sanzione principale, deve essere necessariamente inclusa nell’accordo sulla pena, che deve riguardare l’intero trattamento sanzionatorio.

Cosa succede se l’accordo di patteggiamento non prevede la confisca ma il giudice ritiene che ci sia un profitto da confiscare?
Il giudice non può integrare l’accordo aggiungendo unilateralmente la confisca. Deve rigettare in toto la richiesta di patteggiamento, ritenendo l’accordo parziale o incongruo.

La confisca prevista dal D.Lgs. 231/2001 è considerata una sanzione accessoria o principale?
La sentenza ribadisce che la confisca del profitto prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 231/2001 è espressamente qualificata dalla legge (art. 9) come una sanzione principale, al pari delle sanzioni pecuniarie e interdittive.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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