Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 25/5/2023 emessa dal Tribunale di Perugia visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti della società ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena, in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, conseguente al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.
commesso dal legale rappresentante. In particolare, quest’ultimo otteneva finanziamento, accedendo dal RAGIONE_SOCIALE, finalizzato ad aver liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto normativa emergenziale introdotta dal d.l. n. 23 del 2020. Il finanziame dell’importo di C 30.000, erogato da un istituto di credito e assistito dalla p RAGIONE_SOCIALE, non veniva impiegato quale prestito infruttifero in fav dell’amministratore che utilizzava la somma per l’acquisto di un immobile.
Il Giudice dell’udienza preliminare, oltre a recepire l’accordo sulla disponeva anche la confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. del 2001, quantificato in C 30.000, somma corrispondente all’importo de finanziamento.
Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato due motivi d impugnazione, per violazione dell’art. art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, nonché vizio della motivazione, che possono essere unitariamente sintetizzati.
Sostiene che il giudice dell’udienza preliminare avrebbe erroneamente quantificato il profitto dell’illecito in una somma pari all’ammontar finanziamento, omettendo di considerare che tale importo costituisce un debit per il beneficiario e, quindi, non può essere individuato come un indeb arricchimento.
Per effetto della confisca si determinerebbe una duplicazione di pagamento, posto che da un lato la società verrebbe privata dell’importo finanziato contempo, permarrebbe l’obbligo di restituzione nei confronti dell’isti mutuante.
Si sottolinea come il giudice abbia disposto la confisca senza motivare su ragioni per cui il profitto del reato era individuabile nell’intero ammonta finanziamento.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, si rileva che il ricorso è ammissibile, posto che la con non è stata concordata dalle parti, essendo stata disposta unilateralmente giudice e, pertanto, non sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, dep.2020, COGNOME, Rv.
279348).
Il ricorso proposto dal ricorrente, lì dove va a sindacare il pot quantificazione del profitto confiscato e la corretta determinazione dello stess parte del giudice, implica la risoluzione di una questione preliminare e assorbe concernente la struttura dell’istituto dell’applicazione della pena nell’ambi procedimento a carico degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001.
L’accordo raggiunto tra il pubblico ministero e l’ente ha avuto ad oggetto sola sanzione pecuniaria, che è stata determinata nel quantum e successivamente ridotta nella misura di 1/3 ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001. L hanno omesso di stabilire l’an e il quantum della confisca del profitto del reato, senza che dagli atti emerga se si sia trattato di una scelta consapevole, o dell’implicita e condivisa tesi che tale misura sanzionatoria non fosse rim all’accordo delle parti.
3.1. Questa Corte ritiene che il problema in ordine alla necessità che confisca del profitto dell’illecito debba rientrare nell’accordo sulla “san rappresenti un elemento dirimente.
Il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 quali espressamente la confisca come una delle sanzioni principali, così come previst dall’art. 9, comma 1, lett. c).
La natura di sanzione principale, che la differenzia dalla confisca prevista codice penale, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, essendosi affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca del pr del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 si configura sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma”, anche rispetto alle altre prev a carico dell’ente, come ad esempio quella configurata dall’art. 6, quinto comm del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità d persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristab l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comun andati a vantaggio dell’ente. (Sez.U, n. 26654 del 27/3/2008, RAGIONE_SOCIALE s. Rv. 239925; Sez.U, n. 11170 del 25/9/2014, dep.2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 263680; Sez.6, n. 19052 del 10/1/2013, Fall. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 255255)
3.2. A fronte della incontroversa natura di sanzione principale della confis il tema relativo alla necessità che l’accordo delle parti si estenda o meno an tale peculiare sanzione non risulta adeguatamente approfondito.
In dottrina, si registrano tre diverse soluzioni.
Secondo la tesi più restrittiva la confisca non potrebbe in alcun caso tro applicazione a seguito del patteggiamento ex art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, po
che tale norma indica, quale oggetto dell’accordo, esclusivamente le sanzio pecuniarie e quelle interdittive, inoltre, l’art. 19 consentirebbe la confisca caso di sentenza di condanna, alla quale non potrebbe equipararsi la sentenza applicazione della pena.
Di contrario avviso, invece, è l’opinione di chi valorizza l’obbligatorietà confisca e l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condann facendone derivare che la confisca deve essere sempre ordinata nel caso d accordo sulla pena e la sua determinazione sarebbe rimessa al giudice, trattand di una componente non negoziabile attraverso l’accordo.
Infine, propende per una soluzione mediana chi sostiene che la natura d sanzione principale della confisca ne comporterebbe la necessaria inclusion nell’accordo tra le parti, idoneo a vincolare il giudice, salva restando la pos per quest’ultimo di rigettare in toto l’accordo ove ritenga l’incongruità del trattamento sanzionatorio.
In giurisprudenza, si registra un isolato e risalente precedente secondo con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanen irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell’accordo intervenuto tra l (Sez. 2, n. 20046 del 4/2/2011, Marone, Rv. 249823).
Tale soluzione riecheggia l’analogo principio valevole con riguardo al confisca obbligatoria prevista nei confronti dell’imputato persona fisica, che aveva dato luogo a soluzioni difformi. In particolare, deve richiamarsi una sia risalente sentenza, riferita alla diversa ipotesi della confisca ex art. 322pen. (avente natura obbligatoria e per equivalente al pari di quella prevista da 19 d.lgs. n. 231 del 2001), secondo cui il giudice non può accogliere la richies applicazione della pena se l’accordo intervenuto tra le parti non comprende anc l’oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si rif ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all’ablazio (Sez.6, n. 12508 dell’11/3/2010, COGNOME, Rv. 246731). Si tratta di una soluzi che, tuttavia, non ha trovato successive conferme in relazione al procedimento carico della persona fisica, nel quale si ritiene che la confisca per equivalen profitto del reato debba essere obbligatoriamente disposta, anche con la senten di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non ab formato oggetto dell’accordo tra le parti (Sez.3, n. 44446 del 9/10/2013, Cruci Rv. 257616; Sez.3, n. 6047 del 27/9/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268829; per l’applicabilità in sede esecutiva si veda Sez.1, n. 282, dell’11/12/2019, dep. Primiterra, Rv. 278464).
3.3. Si tratta di principi che non sono esportabili nel procedimento a ca degli enti senza verificarne la compatibilità con la specificità del s sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Si ritiene, infatti, che l’espressa qualificazione normativa della conf diretta e per equivalente – quale sanzione principale, impone di estendere ad e l’accordo sulla “pena”.
A livello sistematico, si rileva come l’applicazione della “sanzione” su richi deve necessariamente aver riguardo a tutte le tipologie di pena in concr irrogabili in relazione all’illecito oggetto di patteggiamento, non ravvisa ragioni di ordine giuridico per escludere la sola confisca dall’accordo tra le p
Del resto, l’evoluzione verso forme di concordato volte a determinare l’an e il quantum della confisca emerge anche dalla recente modifica che, in relazione a patteggiamento a carico della persona fisica, è stata introdotta all’art.444, c 1, cod. proc. pen., lì dove si prevede che l’imputato e il pubblico ministero pos concordare l’esclusione della confisca facoltativa o ordinarla con riferimen specifici beni o a un importo determinato.
Nel caso della confisca ex artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, in consideraz della natura obbligatoria, le parti non potranno concordarne l’esclusione, se nei casi in cui si ritenga che l’illecito non ha prodotto alcun profitto per mentre dovrà sempre rientrare nell’oggetto dell’accordo la quantificazione de misura ablatoria, sia essa diretta o per equivalente.
In buona sostanza, l’accordo sulla “sanzione” e, quindi, anche su quel particolare figura costituita dalla confisca, consente alle parti di sottop giudice una proposta che copra l’intero trattamento sanzionatorio previsto dall’ 9 cit.
Qualora il giudice ritenga che le parti sono addivenute all’erronea esclusi della confisca, individuando l’esistenza di un profitto derivante dall’illecito, nel caso in cui ritenga incongrua la quantificazione della confisca, dovrà rige l’accordo sulla pena.
Viceversa, deve escludersi la possibilità che le parti non si accordino s confisca, rimettendone la determinazione al giudice, proprio perché in tal modo patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l’illecito dell’ente.
3.4. La soluzione sopra recepita, oltre a trovare fondamento nella ratio sottesa al sistema punitivo dettato per gli illeciti dell’ente, risulta c all’interpretazione letterale dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 che, fin dalla richiama in maniera omnicomprensiva l’applicazione della “sanzione” su richiesta non introducendo alcuna distinzione tra le diverse tipologie di sanzioni applica
Né depone in senso contrario quanto disposto al secondo comma, lì dove la norma prevede che la riduzione prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. si applica sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecunia Tale precisazione, escludendo la confisca dalla riduzione premiale per il r dipende dalla particolarità della confisca-sanzione che, in quanto diretta a pr l’ente del profitto del reato, non può subire riduzioni per effetto della sce rito.
Tuttavia, la delimitazione della riduzione alle sole sanzioni pecuniar interdittive non è incompatibile con l’inserimento della confisca nell’acc raggiunto dalle parti, che deve necessariamente coprire tutte le sanzioni irrog in relazione al tipo di illecito oggetto della definizione con rito alternativo, la misura del diverso trattamento riservato a ciascuna delle sanzioni contempla a seconda della loro natura e funzione, nell’ambito del complessi patteggiamento sulla “pena”.
3.5. La principale obiezione mossa alla tesi della necessaria inclusione de confisca nell’accordo sulla pena è desunta dall’obbligatorietà di tale sanzione la renderebbe un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle della cui applicabilità l’ente dovrebbe comunque tenere conto, nell’operare scelta del patteggiamento.
L’obbligatorietà della confisca, quale effetto destinato a conseguire per l alla richiesta di patteggiamento, comporterebbe che essa sarebbe sempr sottratta all’accordo, sicchè ove pure il patto fosse esteso a tale aspe relativamente al quantum che all’an, dovrebbe considerarsi non vincolante per il giudice e non suscettibile di condizionare l’accoglimento della richies patteggiamento.
Si tratta di una soluzione non condivisibile, nella misura in cui ten sovrapporre l’aspetto relativo alla obbligatorietà della confisca, con quello sua negoziabilità.
A ben vedere, tutte le sanzioni principali previste in relazione a un determi illecito sono, per loro stessa natura, obbligatorie, ma ciò non impedis possibilità della determinazione sulla base di un patto tra imputato e pubb ministero, sottoposto al controllo del giudice.
La confisca, pur essendo obbligatoria al pari delle sanzioni pecuniarie e quelle interdittive, non presenta alcun carattere intrinsecamente incompatibile l’accordo tra le parti.
L’unico elemento differenziale è rappresentato dal criterio di determinazio che, nel caso delle sanzioni pecuniarie e interdittive è basato sui paramet commisurazione dettati dall’art. 11 d.lgs. n. 231 del 2001, mentre la confis
parametrata sull’entità del prezzo o del profitto derivante dall’illecito. Ne co che nel caso della confisca il criterio di determinazione non presenta aspet discrezionalità, ma ciò non esclude affatto la necessità della valutazione di molteplicità di elementi al fine di stabilire, in primo luogo, se l’illecit produttivo di un profitto e, successivamente, l’entità dello stesso.
Occorre rammentare, peraltro, che il giudice deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto attuale al momento della sua applicazion dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favor vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 34290 del 17/5/20 Calvaresi, Rv. 285175).
Ulteriore elemento emblematico della complessità del giudizio sotteso all determinazione del profitto confiscabile è desumibile dall’elaborazio giurisprudenziale che ha condotto alla individuazione della nozione stessa profitto (Sez. U, n. 26654 del 27/3/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924), an in relazione alle utilità indirette (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn 261116).
Quanto detto consente di affermare che i profili della obbligatorietà de confisca-sanzione, non vanno confusi con quelli relativi al necessario accertamen in concreto dell’esistenza di un profitto confiscabile e della sua quantificazio
Ne consegue che, nel caso di definizione del giudizio con l’applicazione del pena, le parti dovranno riconnprendere nell’accordo non solo la sanzione pecuniar e, se prevista, quella interdittiva, in relazione alle quali dovrà anche appli riduzione premiale per il rito, ma anche la determinazione, nell’an e nel quantum, della confisca, trattandosi di sanzione principale, in relazione alla quale prevista alcuna espressa esclusione dall’accordo sulla base dell’art. 63 d.l 231 del 2001.
Una volta raggiunto l’accordo, spetterà al giudice verificare non s l’adeguatezza delle sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche la corrisponde della confisca concordata al profitto dell’illecito effettivamente conseguito, al delle eventuali restituzioni in favore del danneggiato, come previsto dall’ar comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Qualora il giudice ritenga non corretto l’acco in ordine alla confisca, dovrà rigettare in toto la richiesta di patteggiamento (in senso analogo, con riferimento al patteggiamento ordinario, si veda Sez. U, 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, R. 279348-02).
3.6. In conclusione, si ritiene che la specificità del sistema punitivo d dal d.lgs. 231 del 2001, nonchè l’espressa qualificazione della confisca qu sanzione principale e la necessità di favorire il ricorso a riti deflattivi, co
di affermare che, in caso di patteggiamento, l’accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all’illecito, in tal modo evitando che l’ente – dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive -si veda esposto all’applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione.
A quanto detto deve aggiungersi che il patteggiamento, per le finalità dell’istituto e per come strutturato nella previsione di cui all’art. 63 cit., dev essere idoneo a coprire l’intero trattamento sanzionatorio, non essendo consentita un’applicazione parziale e limitata solo ad alcune delle sanzioni principali previste per l’ente.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, nel caso in esame, l’accordo sulla pena, concluso senza la determinazione – nell’an e nel quantum della confisca del profitto dell’illecito commesso dall’ente, non poteva essere recepito dal giudice mediante l’unilaterale determinazione della confisca.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione al giudice procedente dinanzi al quale le parti potranno optare per un nuovo accordo sulla pena, secondo le indicazioni sopra fornite, ovvero per la prosecuzione con il rito ordinario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, ufficio del giudice per le indagini preliminari, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre idente