Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei procedimenti a carico di: NOME COGNOME nato in EGITTO il 29/01/1971 NOME nato in EGITTO il 14/05/1972 NOME nato in EGITTO il 21/06/1966 NOME nato in EGITTO il 07/05/1969 NOME nato in EGITTO il 30/12/1978 NOME nato in EGITTO il 01/07/1989 NOME NOME nato in EGITTO il 09/03/1977 NOME nato in EGITTO il 07/11/1981
avverso la sentenza del 30/10/2024 del Gip del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME che, per gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, a fronte della richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, ha assolto gli imputati dal delitto di cui all’art. 483 cod. pen. p assenza di dolo, in quanto gli stessi, cittadini extracomunitari non a conoscenza della legislazione italiana sulle relative pratiche amministrative, non avevano avuto consapevolezza della natura delittuosa della condotta, essendosi limitati a seguire le indicazioni dell’intermediario NOME COGNOME sulle attività da effettuare per il ricongiungimento con il loro nucleo familiare.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania deducendo violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 del medesimo codice poiché, a differenza di quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non potrebbe assumersi una mancanza di dolo degli imputati, poiché gli stessi avevano dichiarato, nella documentazione depositata presso gli uffici preposti, di risiedere nelle abitazioni di Domodossola, pur avendo riferito loro stessi nelle indagini preliminari di vivere altrove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre premettere che il provvedimento impugnato, pur reso all’esito della richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, è ricorribile per cassazione poiché è una sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, che è quindi è impugnabile in sede di legittimità per tutti i vizi previsti dall’art. 60 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l’impugnazione della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. (ex aliis, Sez. n. 36221 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277612).
Il ricorso è fondato, entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Il provvedimento censurato, a fronte di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., previa qualificazione dei fatti ascritti sotto l’egida del delitto di cui all’art. 483 cod. pen., ha ritenuto di disattenderla e di assolvere
gli imputati indicati in epigrafe per l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che, anche in ragione dell’attività decettiva dell’intermediario, non avrebbero compreso la portata della falsità della dichiarazione resa sull’attualità della residenza in un luogo dove non dimoravano ed erano mossi dal solo intento di ricongiungersi ai propri familiari.
2.2. Ciò premesso, occorre considerare che il richiamo operato dall’art. 444 cod. proc. pen. all’art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce – indipendentemente dall’evidenza – la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati, mentre il criterio dell’evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all’assoluzione nel merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT c. Resemini, Rv. 276056; Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 195865).
Vi è d’altra parte da considerare che l’assoluzione ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., non può prevalere sull’accordo delle parti, poiché l’art. 444 cod. proc. pen. rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali non è annoverata quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (tra le altre, Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, dep. 2015, Molina, Rv. 261857; Sez. 4, n. 27952 del 07/06/2012, P.G. in proc. Rv. 253588).
2.3. Tali principi sono stati disattesi dalla pronuncia impugnata.
La vicenda sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria era invero di rilevante complessità anche alla luce del ruolo svolto dall’intermediario che avrebbe potuto far dubitare della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalle parti, ciò che, piuttosto che condurre ad un esito assolutorio in assenza della circa l’innocenza degli imputati, avrebbe dovuto piuttosto comportare il rigetto della richiesta di pena concordata tra le parti nell’ambito della verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto compiuta nella stessa (ex plurimis, Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, RG. in proc. Gjataj, Rv. 254878). Del resto, proprio il necessario controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto cui è chiamata l’autorità giudiziaria a fronte della richiesta delle parti prima di emettere la decisione ex art. 444 cod. proc. pen. comporta che la stessa sia ricorribile per cassazione quando tale qualificazione risulti eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione
(tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOMECOGNOME Rv.
283023).
Si ritiene, pertanto e in definitiva, che nella complessa situazione sia sul piano fattuale che giuridico che si presentava al giudice, per pervenire, in tesi, anche a
un esito assolutorio, sarebbe stato necessario un esame della vicenda nell’ambito del dibattimento (ovvero di un altro rito speciale richiesto da uno o più degli
imputati come l’abbreviato), non emergendo né la prova positiva dell’innocenza né quella dell’impossibilità di acquisire la prova della colpevolezza degli imputati
(cfr. Sez. U, n. 18 del 09/06/1995, COGNOME, Rv. 202374).
3.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Preside te