Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9006 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2025 del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a COGNOME NOME, su richiesta delle parti, la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 260 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con altra sentenza dello stesso Tribunale, rideterminando la pena complessiva in quattro anni di reclusione ed euro 2.400 di multa.
L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo consistente nella mancanza di motivazione in merito all’inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. In particolare, ritiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto compiere uno ‘sforzo motivazione ulteriore’ e chiarire perché non avesse ravvisato la sussistenza di nessuna delle ipotesi contemplate dalla disposizione sopra richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, trattandosi di ipotesi rientrante nello schema dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata d’ufficio e senza formalità di procedura .
In primo luogo il motivo è palesemente generico, visto che il ricorrente omette di individuare i punti sui quali la motivazione sarebbe carente limitandosi a lamentare la mancanza di un maggiore ‘sforzo’ al riguardo da parte del giudice.
In secondo luogo, e comunque, il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di cause di proscioglimento citando espressamente le fonti di prova a sostegno di tale giudizio (comunicazione di notizia di reato del Commissariato RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALES. di Castellammare di Stabia e atti di querela di NOME COGNOME e NOME COGNOME). Tale indicazione è sufficiente ad integrare la congruità e completezza della motivazione, poiché per giurisprudenza costante di questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011) ‘la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata ‘ . Si aggiunga che, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, ‘ il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.’ (v. fra le altre Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019).
Tali incontroversi principi, che si ricollegano alla peculiare natura della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, devono essere ribaditi in questa sede, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME