Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 998 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 998 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 7.4.2025 dal Gip del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Bologna ha emesso sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME (capi 24 e 33, in relazione a due violazioni degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e di NOME COGNOME (capo 43, in relazione ad un’ipotesi di violazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990).
NOME COGNOME – con due distinti ricorsi, entrambi depositati lo stesso giorno (in data 22.4.2025) e con il deposito di motivi nuovi (depositati in data 22.9.2025) – impugna la sentenza di applicazione pena, articolando due motivi di ricorso (essendo i motivi nuovi sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti in sede di ricorso).
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il difetto di correlazione tra l’istanza di applicazione pena proposta all’attenzione del G.i.p. del Tribunale di Bologna e la sentenza da questi emessa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione della legge penale (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ravvisabili gli elementi costitutivi della contestata aggravante, non potendosi ricavare in modo certo una consapevolezza circa il quantitativo trasportato in capo all’odierno imputato, né tantomeno un rimprovero a titolo colposo.
NOME COGNOME – con il ricorso in esame, seguìto dal deposito di motivi nuovi (depositati in data 25.9.2025) – impugna la sentenza di applicazione pena, proponendo due motivi di ricorso.
3.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta dell’erronea applicazione della legge penale, in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la sentenza di applicazione pena oggetto del ricorso è stata emessa nel contesto di un procedimento penale celebrato nei confronti anche di altri imputati, molti dei quali hanno chiesto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato (con stralcio delle posizioni processuali degli imputati che avevano formulato richiesta di applicazione pena). Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che, in sede di giudizio abbreviato, il medesimo giudice che ha emesso la sentenza qui impugnata ha quello stesso giorno, all’esito del giudizio abbreviato – pronunciato sentenza di condanna nei confronti delle persone accusate di avere ricevuto lo stesso stupefacente della cui detenzione e cessione è accusato l’odierno ricorrente COGNOME (si tratta degli imputati COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, COGNOME e NOME, chiamati a rispondere del capo 44); tuttavia, nella sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l’udienza preliminare ha escluso, per detti imputati, la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che, viceversa, è stata ritenuta sussistente nella sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di COGNOME.
Evidente – a giudizio del ricorrente – la difformità di esiti riscontrabile tra l sentenza resa in sede di giudizio abbreviato (che esclude l’aggravante contestata al capo 44) e quella impugnata in questa sede (che non esclude, in merito alla stessa transazione illecita, l’aggravante in parola); secondo il ricorrente, tale
difformità di esiti impone l’annullamento della sentenza impugnata, altrimenti suscettibile di essere sottoposta a revisione, una volta divenuta irrevocabile.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità – erronea qualificazione giuridica del fatto carenza di motivazione sul punto qualificazione giuridica del fatto, con violazioni ricondotte agli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 521, 522, 444 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta l’assenza di adeguata motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica del reato contestato al capo 43), oltre che in relazione alle ragioni per cui sarebbe configurabile l’aggravante contestata sia sotto un profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
3.3. Con motivi nuovi depositati in data 25.9.2025, il ricorrente reitera il contenuto dei due motivi già sintetizzati (depositando altresì le motivazioni della sentenza emessa dal Gip nell’ambito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei co-imputati).
3.4. Con lo stesso atto, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen. al codifensore AVV_NOTAIO del Foro di Asti.
Il procedimento, inizialmente fissato all’udienza del 15/10/2025, è stato rinviato, onde notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale all’AVV_NOTAIO del Foro di Asti. Sanato il predetto vizio procedurale, all’odierna udienza, il procedimento è stato celebrato nelle forme dell’udienza in camera di consiglio non partecipata.
Deve darsi atto altresì del fatto che, in data 11/12/2025, l’AVV_NOTAIO ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME. COGNOME dichiarazione di rinuncia è allegata la procura speciale rilasciata dall’interessato e documentazione che, secondo il difensore, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile.
AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione. Essa aveva ad oggetto doglianze in relazione della difformità tra accordo stipulato dalle parti e sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari: in particolare, nella proposta di applicazione pena formulata dal ricorrente si poneva, tra le condizioni
per l’applicazione della pena, l’esclusione dell’aggravante contestata (quella prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990). A tale proposta aveva prestato il consenso il Pubblico ministero. Tuttavia, nella sentenza impugnata non si faceva alcuna menzione dell’esclusione dell’aggravante in parola (né in parte dispositiva, né in motivazione).
Sicché, effettivamente, la sentenza impugnata risulta difforme rispetto al contenuto dell’accordo stipulato dalle parti. È pertanto da escludere che vi sia una causa originaria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sennonché, nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, aderendo a specifica istanza del difensore di NOME COGNOME, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, qualificata esplicitamente come errore materiale l’omessa indicazione dell’esclusione di detta aggravante, ha fissato udienza, per rettificare il dispositivo della sentenza emessa nei confronti di NOME che è stata qui impugnata.
Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che otteneva acquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l’interesse all’impugnazione.
Conseguentemente, l’intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza di interesse legata a fatti sopravvenuti, da un lato, determina l’inammissibilità del ricorso, ma, dall’altro lato, non impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile. Giova premettere che – stando alla contestazione formalizzata al capo 43 – il ricorrente è stato accusato di avere detenuto, trasportato e ceduto ad altre persone un quantitativo di circa quattro chilogrammi di cocaina.
2.1. Ciò posto, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, che assume rilievo logicamente prioritario nell’economia della decisione. Con esso si deduce, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
2.2. Il Collegio ritiene di dovere ribadire il consolidato orientamento di legittimità che – proprio in materia di sentenza di patteggiamento e di contestazione dell’aggravante ora in rilievo – ha affermato che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (…) l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non
risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01); nell’affermare il principio, la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; tale principio di diritto è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 – 01 che, in quel caso, annullò la sentenza impugnata, proprio alla luce della evidente e manifesta inconferenza della contestazione dell’aggravante, in relazione ai quantitativi indicati in imputazione. Detto orientamento è stato, infine, ribadito anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altre fattispecie di reato ed esprime un orientamento consolidato (cfr., ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 – 01).
2.3. Nel caso in esame, non emerge in modo manifesto e inequivoco che il Giudice per le indagini preliminari – nel ratificare la concorde richiesta formulata dalle parti di applicare una determinata pena, senza escludere l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 – sia incorso in un errore di qualificazione giuridica del fatto.
Come già evidenziato, la contestazione ha ad oggetto una cessione di stupefacente da parte di COGNOME a terze persone, con indicazione, in imputazione, di un dato quantitativo commisurato in quattro chilogrammi di cocaina. Ed è proprio sul dato quantitativo – che non consente di escludere con immediatezza e senza margini di opinabilità la sussistenza dell’aggravante – che il Giudice per le indagini preliminari si è soffermato per motivare le ragioni per cui la qualificazione giuridica del fatto doveva ritenersi corretta.
Sicché il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.4. Anche il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esclusa la sussistenza di vizi della motivazione tali da incidere sulla qualificazione giuridica del fatto (v. supra, considerato in diritto 2.2-2.3), occorre evidenziare due dati che rivestono rilievo decisivo nell’economia della presente decisione.
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Innanzitutto, la sentenza resa nei confronti degli aventi causa di NOME ha, sì, escluso la sussistenza dell’aggravante, ma non per essere questa manifestamente smentita dalle evidenze processuali raccolte nel corso del procedimento, quanto, piuttosto, per una ritenuta inadeguatezza degli elementi di prova che avrebbero dovuto corroborare tale ipotesi. La sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato ritiene dimostrato che NOME abbia trasportato e ceduto quattro chilogrammi lordi di cocaina (pag. 90-91 della sentenza) ed esclude la sussistenza dell’aggravante solo in ragione della non conoscenza del quantitativo di principio attivo presente nella sostanza (pag. 130 della sentenza).
La decisione resa in sede di giudizio abbreviato, pertanto, non evidenzia un errore “manifesto”, percepibile con immediatezza, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, con vizio che colpirebbe la sentenza di patteggiamento qui impugnata.
A ciò si deve aggiungere una considerazione. La sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, per quanto noto in questo giudizio di legittimità, nemmeno risulta irrevocabile.
Il che, da un lato, rende meno “stabile” il parametro al quale la difesa di COGNOME àncora le proprie doglianze in merito al vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza di patteggiamento e, dall’altro lato, rende prematura qualsiasi riflessione sulla possibilità di sottoporre a futura revisione la sentenza qui impugnata: detto rimedio – che è rimedio straordinario – postula il contrasto di una sentenza irrevocabile, con altra sentenza irrevocabile (ipotesi che, evidentemente, non ricorre nel caso in esame). COGNOME luce di quanto appena evidenziato è evidente che la proponibilità, futura ed eventuale, di una istanza di revisione non può, di per sé, costituire motivo di un ricorso ordinario per cassazione.
2.5. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME per rinuncia, per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara inammissibile il ricorso COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025.