Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 7/7/1985 COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro 1’8/11/1998
avverso la sentenza del 17/7/2024 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/7/2024, il Tribunale di Crotone applicava a NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di arresto e 5.164 euro di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R 6 giugno 2001, n. 380.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo con unico motivo – la violazione degli artt. 444, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La sentenza sarebbe viziata da un evidente difetto di correlazione tra richiesta e decisione. Per un verso, la pena pecuniaria oggetto di accordo con il Pubblico Ministero sarebbe stata pari a 3.343,00 euro per entrambi i ricorrenti, dunque inferiore a quella riconosciuta dal Giudice. Per altro verso, la sospensione condizionale della pena per entrambi sarebbe stata subordinata alla demolizione dell’opera abusiva e non, come invece contenuto nell’accordo, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e da svolgersi presso il Comune di Petronà.
I ricorsi sono fondati.
3.1. Come documentato con gli stessi atti, e riscontrato da questa Corte, la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – comune per i due imputati – prevedeva una sanzione finale pari a 6 mesi di arresto e 3.343,00 euro di ammenda, “subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena con prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata della pena sospesa, da svolgersi presso il Comune di Petronà che ha già dato la sua disponibilità”. Su questa richiesta, il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso.
3.2. Ciononostante, la pena pecuniaria applicata ad entrambi gli imputati è stata pari a 5.164,00 euro, ed il beneficio della sospensione condizionale è stato subordinato alla demolizione dell’opera abusiva, da eseguire entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Risulta evidente, pertanto, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, che legittima il ricorso per cassazione ed impone l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025
Il 95 igliere estensore