Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50125 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50125 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AIDONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto la correzione della sentenza, in data 15 dicembre 2022, di applicazione della pena su accordo delle parti, emessa dal suo stesso ufficio nei confronti de fratelli NOME NOME NOME COGNOME in ordine a due reati di estorsione contestati ai capi b) e c) della rubrica, inserendo nella part dispositiva l’espressione “riqualificati nell’ipotesi di cui al primo comma dell’ar 629 cod. pen.”
A ragione osserva che l’accordo raggiunto dalle parti – che prevede l’esclusione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e all’art. 628, comma 3 n. 1), cod. pen. nonché la sub valenza dell’aggravante di avere agito in più persone riunite rispetto alle attenuanti generiche – aveva ad oggetto anche la qualificazione dei due reati estorsivi ai sensi del primo comma dell’art. 629 cod. pen. posto che l’aggravante residua non è compresa tra quelle che rendono configurabile la fattispecie più grave prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., il cui accertamento, una volta divenuta irrevocabile la condanna, preclude, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. l’emissione, da parte del pubblico ministero procedente, dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 629, secondo comma, cod. pen.
Lamenta che il Tribunale abbia operato la correzione riconoscendo che l’accordo prevedesse la qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 6 primo comma, cod. pen., sulla base di un erronea interpretazione del comma successivo che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, laddove individua le circostanze aggravanti che rendono l’estorsione punibile con una diversa e più severa pena edittale fa rinvio non alle aggravanti previste dall’art. 628, quinto comma, cod. pen. bensì a quelle previste dall’art. 628, terzo comma, che rappresentava l’ultimo capoverso dell’art. 628 al momento dell’emanazione del Codice penale. Infatti, i commi quarto e quinto sono stati introdotti dalla legge n. 103 del 2017 senza, tuttavia, modificare, per evidente difetto di coordinamento, il testo del secondo comma, rimasto inalterato. Ne segue che nel caso in esame il pacifico riconoscimento nell’accordo per il patteggiamento dell’aggravante delle più persone riunite, non rendeva affatto necessaria la modifica dell’originaria qualificazione, a nulla rilevando il giudizio di sub valenz delle aggravanti rispetto alle circostanze attenuanti generiche né i rapporti tra l’art. 628, terzo comma n. 1, e l’art. 112 cod. pen., norma di cui non vi è alcuna menzione nel capo di imputazione, né il riferimento nell’accordo alla riqualificazione dei fatti ai sensi del primo comma dell’art. 629 cod. pen. da intendersi operata quoad poenam per spiegare l’applicazione della cornice edittale di cui al primo comma dell’art. 629 cod. pen., una volta riconosciuta la prevalenza dell’attenuante sulla circostanza indipendente di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
È decisivo il dato, evincibile dal verbale di udienza ma riconosciuto anche nel corpo del ricorso, che l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. avesse espressamente ad oggetto, oltre alla determinazione della pena, anche la riqualificazione di entrambi gli episodi estorsivi ai sensi del primo comma dell’art. 629 cod. pen. Né, in assenza di indicazioni contràrie, è ipotizzabile che tale riqualificazione fosse stata esplictata nel patto al solo fine di giustific l’individuazione della pena edittale nei termini indicati da tale ultima norma incriminatrice trattosi di conseguenza automaticamente discendente, a mente dell’art. 69, coma 4, cod. pen., dal giudizio di prevalenza delle concesse attenuati generiche “sulle aggravanti e sulla recidiva”. È allora evidente che l’ordinanza impugnata, inserendo l’inciso “riqualificati nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 629 cod. pen.” non k ha modificato un capo essenziale della decisione, frutto della valutazione discrezionale del giudice, effetto che è precluso al provvedimento emesso ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ma ha emendato un errore materiale, ponendo rimedio alla divergenza tra dispositivo della sentenza di patteggiamento e verbale di udienza.
Trattasi di correzione pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità in coerenza con le caratteristiche del procedimento di applicazione della pena (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 14653 del 05/03/2008. COGNOME, Rv. 240119 – 01; Sez. 6, n. 6857 del 27.01.2004, COGNOME, Rv. 228606; Sez. 2, n. 45526 del 21.10.2005, COGNOME, RV 232935). Il giudice cui sia stato proposto accordo delle parti sulla pena ai sensi dell’art. 444 e seg. cod. proc. pen. non ha altra alternativa tra accogliere la richiesta così come gli è proposta, ovvero disattenderla e procedere oltre (art. 448 cod. proc. pen.), non avendo alcun potere discrezionale sulla misura della pena e una volta che abbia ritenuto di accettare la congiunta proposta delle parti. Qualora le parti, in sede di accordo, diano al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine contestata, il giudice ha l’obbligo di verificarne la correttezza mentre l parti hanno sempre la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, ma solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo provvedimento impugnato.
Dalla delineata disciplina deriva che la sentenza di applicazione della pena ed il suo dispositivo devono essere conformi alla pena e all’eventuale nuova qualificazione giuridica concordata dalle parti quale cristallizzata dalla
verbalizzazione (che fa fede sino a querela d falso) resa dal cancelliere d’udienza. Qualora il giudice accolga la richiesta dtéle parti estesa anche alla diversa qualificazione giuridica nel pronunciare sentenza ex art. 444 cod. pen., salvo i ricordati obblighi motivazionali, è vincolato alle condizioni dell’accordo con la conseguenza che il dispositivo della sentenza che, per errore, non contenga la alcuna statuizione sulla qualificazione giuridica concordata tra le parti ed avallata dal giudice, possa ed anzi debba essere oggetto di procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di statuizione del tutto assimilabile a quelle a contenuto obbligatorio e predeterminato (cfr. Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 – 01).
Quanto alla dedotta erroneità della qualificazione giuridica concordata dalle parti ed accolta dal giudice con la sentenza di applicazione della pena su cui è intervenuta la correzione impugnata, essa non può più essere fatta valere a seguito della scelta del pubblico ministero di non esperire i rimedi offerti dal sistema delle impugnazioni ordinarie – segnatamente il ricorso per cassazione previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – né elide, a prescindere dalla sua fondatezza, l’esigenza di conformare il dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile al patto esteso alla diversa qualificazione giuridica.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma il 14 novembre 2023.