Patteggiamento Condizionato: Quando l’Accordo tra le Parti è Sacro
Il patteggiamento è uno strumento fondamentale del nostro sistema processuale penale, che consente di definire il processo in modo più rapido. Ma cosa accade quando l’accordo tra accusa e difesa è legato a una condizione specifica, come la concessione della sospensione condizionale della pena? Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19942/2024, chiarisce un punto cruciale: il giudice non può modificare l’accordo, ma deve prenderlo o lasciarlo. Approfondiamo questo caso di patteggiamento condizionato per capire le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Accordo con una Condizione Precisa
Un imputato, attraverso il suo difensore, aveva concordato con la Procura l’applicazione di una pena per il reato di truffa, calcolata come aumento di una sanzione già inflitta con una precedente sentenza per reati legati dal vincolo della continuazione. La richiesta di patteggiamento, tuttavia, conteneva una clausola fondamentale: l’accordo era espressamente subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale di Fermo, pur accogliendo la richiesta delle parti e applicando la pena concordata, ometteva completamente di pronunciarsi sulla sospensione condizionale. Di fatto, il giudice ha ratificato la pena ma ha ignorato la condizione essenziale posta dall’imputato, alterando l’equilibrio dell’accordo.
Contro questa decisione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’omessa concessione del beneficio, posto come condizione dell’accordo, rendeva la sentenza nulla.
La Decisione della Cassazione sul Patteggiamento Condizionato
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Il principio affermato è netto e protegge l’integrità del patteggiamento: il giudice non ha il potere di modificare i termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Quando la richiesta di applicazione della pena è esplicitamente condizionata alla concessione di un beneficio, il giudice si trova di fronte a un’alternativa secca:
1. Accettare l’accordo in blocco: ratificare sia la pena concordata sia la condizione richiesta (in questo caso, la sospensione condizionale).
2. Rigettare l’accordo in blocco: se ritiene che la condizione non possa essere concessa, deve respingere l’intera richiesta di patteggiamento.
Applicare la pena ignorando la condizione, come ha fatto il Tribunale, equivale a una modifica unilaterale dell’accordo, che non è consentita. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso del procedimento, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo o di proseguire con il rito ordinario.
Le Motivazioni della Corte: L’Indisponibilità dell’Accordo da Parte del Giudice
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un principio consolidato. L’accordo di patteggiamento è il frutto di una negoziazione tra accusa e difesa, e la sua struttura non può essere alterata dal giudice. Il ruolo del magistrato è di controllo e di ratifica, non di riscrittura. Se il giudice accoglie solo una parte dell’accordo, viola la volontà delle parti e lede il diritto di difesa dell’imputato, che aveva accettato quella pena solo a quella specifica condizione.
La Corte ha inoltre precisato un altro aspetto tecnico importante. Anche quando si tratta di un reato in continuazione con un altro per cui era già stata concessa la sospensione condizionale, il beneficio non si estende automaticamente. Il giudice deve sempre compiere una valutazione autonoma sulla concedibilità della sospensione per la nuova frazione di pena, verificando il rispetto dei limiti normativi. L’omissione di questa valutazione, a fronte di una richiesta esplicita e condizionante, costituisce un errore di diritto che invalida la sentenza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Patteggiamento Condizionato
Questa sentenza rafforza la natura negoziale del patteggiamento e definisce chiaramente i limiti del potere del giudice. La lezione pratica è inequivocabile: un patteggiamento condizionato è un pacchetto indivisibile. Per la difesa, ciò significa che è possibile subordinare l’accordo a condizioni essenziali, avendo la certezza che, se queste non vengono accolte, l’intero accordo salta, permettendo di esplorare altre strategie processuali. Per i giudici, è un monito a rispettare pienamente la volontà delle parti, limitandosi a un ruolo di verifica della legalità e congruità dell’accordo, senza interferire nel suo contenuto.
Un giudice può applicare la pena concordata in un patteggiamento ma rifiutare un beneficio (come la sospensione condizionale) che era una condizione dell’accordo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può modificare l’accordo delle parti. Se la richiesta di patteggiamento è subordinata alla concessione di un beneficio, il giudice può solo accettare l’accordo nella sua interezza oppure rigettarlo, ma non può applicare la pena omettendo la condizione richiesta.
Cosa succede se un giudice emette una sentenza di patteggiamento ignorando una condizione essenziale richiesta dalle parti?
La sentenza è viziata e deve essere annullata senza rinvio. Ciò significa che la decisione viene cancellata e il procedimento torna al tribunale di primo grado, dove le parti possono rinegoziare un nuovo accordo o proseguire con il processo ordinario.
Se un reato viene giudicato in ‘continuazione’ con un altro per cui era già stata concessa la sospensione condizionale, tale beneficio si estende automaticamente?
No. La sentenza chiarisce che non esiste alcun automatismo. Anche in caso di continuazione, il giudice deve valutare autonomamente la concedibilità della sospensione condizionale per la nuova porzione di pena, verificando il rispetto dei limiti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE n. in Romania il 23/7/1995
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 15/12/2023
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Fermo, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a RAGIONE_SOCIALE!, ritenuta la continuazione tra il reato di truffa contestato e quelli già giudicati con sentenza del Gup di Fermo in data 9/6/2022, la pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa quale aumento ex art. 81 cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione
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al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sebbene l’imputato avesse espressamente richiesto il beneficio nell’istanza avanzata a norma dell’art. 444 cod.proc.pen., subordinando allo stesso l’applicazione della pena concordata. Il difensore segnala che il giudice non poteva discostarsi dall’accordo prospettato dalle parti, dovendo ratificarlo o rigettarlo sicché l’omesso recepimento della condizione apposta determina la nullità della sentenza.
3.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. La richiesta di applicazione pena formulata nell’interesse dell’imputato dal difensore in veste di procuratore speciale era espressamente subordinata al beneficio della sospensione.
Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 – 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 – 01).
Né varrebbe a sostenere l’irrilevanza dell’omissione l’eventuale concessione del beneficio in relazione al reato base, cui quello a giudizio è stato ritenuto avvinto dalla continuazione esterna, dovendo escludersi in proposito ogni automatismo estensivo, potenzialmente contrastante con i limiti normativi dettati dall’art. 164 cod.pen., richiedendosi al giudice una espressa declaratoria in esito alla doverosa verifica in ordine alla concedibilità dello stesso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024
La Consigliera estensore
La Presidente