Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Costa d’Avorio il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del giorno 8/3/2024 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 8 marzo 2024, il Tribunale di Torino, in accoglimento della concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti ha applicato a NOME COGNOME, esclusa la contestata recidiva, concesse le circostanze generiche ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1, 2 e 3 n. 3-bis. cod. pen.) commesso in Torino il 19 gennaio 2024.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato deducendo, con motivo, unico la nullità della sentenza impugnata ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen.
Lamenta, in sintesi, la difesa del ricorrente, l ‘ erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere qualificato come tentata rapina impropria e non come rapina consumata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Deve al riguardo evidenziarsi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle adeguatamente, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o la entità della pena ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, sì denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell ‘ articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 21 maggio 2024.