Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48756 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48756 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Capua il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato ad Isernia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata nei confronti di COGNOME limitatamente alla pena accessoria che va eliminata e per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena della reclusione di anni cinque di reclusione, nonché le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della
interdizione legale durante la pena, e nei confronti di COGNOME la pena di anni quattro mesi otto di reclusione e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Con atto a firma del comune difensore di fiducia, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso il provvedimento e ne chiedono l’annullamento per i seguenti differenti motivi.
COGNOME chiede che sia dichiarata la illegittimità della pena accessoria per violazione di legge penale e processuale essendosi tenuto conto della pena finale complessiva all’esito degli aumenti per continuazione, senza considerare che la pena per il reato più grave è stata determinata in anni quattro di reclusione e quindi sotto le soglie previste dall’art. 29 cod. pen. per l’interdizione perpetua e dall’art. 32 cod. pen. per l’interdizione legale’ dovendosi perciò sostituire la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque prevista per la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, ed escludere la pena accessoria dell’interdizione legale.
Si precisa, infine, che nell’accordo delle parti non era stata prevista l’applicazione delle pene accessorie, sollecitate separatamente dal pubblico ministero.
Con riguardo al COGNOME con il ricorso si censura la carente motivazione in riferimento all’art. 129 cod.proc.pen. ed alla mancata qualificazione dei reati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di COGNOME è fondato.
Ai fini dell’applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione.
La violazione dedotta integra una ipotesi di illegalità della pena, che rientra tra i casi tassativamente previsti in cui è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena, che deve essere eliminata perché non prevista nel caso di irrogazione di una pena inferiore ad anni cinque di reclusione, nonchè della
interdizione perpetua dai pubblici uffici che deve essere sostituita con quella temporanea per la durata di anni cinque.
2. Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
Si deve considerare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Nel caso di specie, va osservato che tale errore manifesto non è ravvisabile atteso che il solo dato ponderale non è di per sé sufficiente a far ritenere integrata l’ipotesi prevista dal quinto comma dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, tenuto conto anche dei plurimi capi di imputazione riferiti alla detenzione e cessione di quantitativi di sostanza stupefacente dal peso indeterminato e della necessità di approfondimenti istruttori che investono la modalità delle condotte, i mezzi e le altre circostanze di tempo e di luogo dell’azione che sono evidentemente non compatibili con il rito prescelto.
Quanto, poi, al differente profilo dell’accertamento della responsabilità in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Pertanto, il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione legale che elimina e della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sos .:ituisce con quella temporanea.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023
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