Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7943 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avv/o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Teramo applicava a NOME COGNOME, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3, mesi 11 e giorni 10 reclusione e 14.000 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 d. P. 309 del 1990 (capo A); 23 legge 110 del 1975 (capo B); 73 comma 4 d. P.R. 309 del 1990 (capo C).
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto, in oparticolare della mancata sussunzione dei fatti di ai capi A) e C) ai sensi dell’art. 73 comma 5 d. P.R. 309 del 1990.
L’impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all’erronea qualificazione giuridica del fatto in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto d corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto r assolutamente generico. Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire moti di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al’ contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
Ne consegue l’inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023 –