Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha applicat nei confronti di NOME COGNOME COGNOME pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione ed € 800,00 di m in relazione ai reati di furto aggravato, tentata estorsione e minaccia aggravata ai danni d NOME.
Con il ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bresci deduce violazione di legge per illegalità della pena, ex art 448 comma 2 bis c.p.p. in relazi all’applicazione all’imputato di una pena detentiva superiore ai due anni di reclusi nonostante il riconoscimento da parte del giudice della contestata recidiva reiterata specifica
La presenza della recidiva preclude infatti il ricorso al c.d. “patteggiamento allargato”, previsto dall’art.444 co. 1 bis c.p.p..
Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, è illegale per violazione dell’art. 444, comma 1 bis, c.p.p., la pena applica richiesta congiunta delle parti, in misura superiore a due anni di reclusione, nonostant recidiva ‘ostativa’.
Nel caso concreto, all’imputato era stata contestata con l’imputazione la recidiva specific reiterata, come si legge in calce all’imputazione. L’aggravante era stata inoltre riconosciut sentenza ed applicata (ancorché in maniera errata, perché il relativo aumento era stat operato successivamente al calcolo della continuazione) ai fini del calcolo della pena.
Il ricorso è pertanto ammissibile (ari. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pe fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chies l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Come più volte affermato da questa Corte ai fini dell’esclusione dal cosiddet “patteggiamento allargato” di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’a comma quarto, cod. pen., non è necessaria una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene “dichiarata”, ma può s essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (cfr., Cass. SS 27.5.2010 n. 35.738, PG in proc. Calibé in cui la Corte ha chiarito che la testuale disposizi dall’art. 444, comma ibis, cod. proc. pen., laddove si fa riferimento a “coloro che siano dichiarati recidivi”, è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per mo uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attrib specifici “status”, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richied un’apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).
Nessun dubbio, infine, che la applicazione del patteggiamento “allargato” in presenza d una siffatta causa di esclusione comporti la applicazione di una pena “illegale” e, dunq consenta la ricorribilità in Cassazione ai sensi dell’ari. 448, comma 2bis cod. proc. pen. c inserito dalla legge 103 del 2017 (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 10.1.2019 n. 3.828, PG in pr COGNOME; conf., Cass. Pen., 2, 11.10.2017 n. 54.958, PG in proc. COGNOME).
il. La sentenza va dunque annullata senza rinvio. Trattandosi di sentenza emessa a seguito di istanza di applicazione pena successiva all’emissione di decreto di giudizio immediato, trasmissione degli atti va disposta a favore del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il RAGIONE_SOCIALE re este sore GLYPH
La Presidente