Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 308 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA
3 ` RAGIONE_SOCIALE V1 ste – in persona del Sindaco p.t. – parte civile avverso la sentenza del 16/09/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria scritta trasmessa dall’AVV_NOTAIO del foro di Foggia, difensore della parte civile, che chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/09/2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena finale di anni due di reclusione, ponendo a carico dell’imputato le spese processuali sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce nullità della sentenza per erronea qualificazione giuridica del fatto o, in subordine, per violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. e conseguente illegalità della pena ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La definizione del procedimento mediante patteggiamento non sarebbe consentita nel caso di specie, nel quale la contestazione ha per oggetto il reato di favoreggiamento personale, aggravato, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., dalla finalità di agevolazione mafiosa. Siccome il patteggiamento è stato concesso, se la premessa è corretta, o la, pena applicata risulta illegale, oppure il primo giudice ha implicitamente escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. Ha inviato memoria scritta il difensore della parte civile costituita, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La premessa da cui muove il ricorso non è corretta.
L’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall’applicazione del comma 1 della medesima disposizione, fra gli altri, i procedimenti per i delitti di cui all’a 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., fra i quali certamente vi rientrano i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Tuttavia, come opportunamente rilevato dal Procuratore generale, il comma 1-bis del citato art. 444 cod. proc. pen. si chiude specificando che i predetti procedimenti sono esclusi dall’applicazione del comma 1 “qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.
Orbene, siccome il comma 1 dell’art. 444 cod. proc. pen. si riferisce alla possibilità di concordare l’applicazione di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria, ne deriva di conseguenza che per i procedimenti di cui al comma 1-bis dell’art. 444 cod. proc. pen. la possibilità di accedere al patteggiamento è esclusa solo rispetto al c.d. patteggiamento allargato, cioè all’ipotesi dell’applicazione di una pena detentiva su richiesta delle parti che superi gli anni due, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Nel caso in esame, il ricorrente ha patteggiato una pena finale di anni due di reclusione, e, dunque, non si versa nell’ipotesi di cui al comma 1-bis dell’art. 444 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non essendovi alcun interesse da parte di quest’ultima, trattandosi di ricorso avente ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio (Sez. U., n. 40000 del 26/06/2025, non ancora massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2025
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Il Presidente