Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE I nato a SANTA PAOLINA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 20 aprile 2023 il Tribunale di Avellino l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego dell’ammissione al patrocinio a dello Stato.
A motivo della decisione il Tribunale rilevava che la ricorrente, pur rie categoria dei soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato poiché pe reato di cui all’art. 612 cod. pen., non aveva fornito i dati richiesti a mente n.115/2002, avendo l’istante documentato la propria istanza senza indicare le g codice fiscale dei componenti della propria famiglia anagrafica. Pertanto, Vautoc della L.C. non poteva ritenersi conforme al modello legale di cui all’art. 79, DPR n.115/2002.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso la L.C. affidato a d 2.1. Con il primo, deduce la nullità della ordinanza impugnata per violazione del decreto di rigetto era stato impugnato solo sul punto della questione relat discrezionale ovvero obbligatoria per legge l’ammissione al gratuito patrocinio offesa dal reato di cui all’art. 612 – bis cod. pen. Il giudice investito dell’o aveva integralmente rivalutato la questione, senza limitarsi all’esame del mot valorizzando elementi mai esaminati nel primo decreto di rigetto, in ordine ai quali una definitiva preclusione.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione delle norme d spese di giustizia. Le suddette norme prevedevano espressamente una ipotesi di amm patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Unica condizione per infatti la qualifica di persona offesa in determinate tipologie di delitti, di cui a ter, DPR n.115/2002. Era pertanto sufficiente il solo requisito formale consistente processuale rivestita, prescindendo da ogni ulteriore indicazione rilevante ai reddituali, quale le generalità dei familiari, erroneamente ritenuta ostativa nel impugnato.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
L’opposizione avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocini dello stato, invero, non è mezzo di impugnazione a critica vincolata, né s particolari requisiti di specificità dei motivi proponibili, come invece stabilito per il giudizio di appello. Ne consegue che l’opposizione non può che devolutivo pieno di tutta la questione proposta al giudice dell’impugnazione
non è ipotizzabile la formazione di un giudicato parziale in ordine al pr sottoposto a nuovo esame in sede di opposizione.
E’ invece fondato il secondo motivo.
L’art. 76 co. 4-ter DPR 115/02, introdotto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febb 11, (convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni), ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa prescind reddituali per la persona offesa per i reati di cui agli articoli: 572 ( famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, in danno di minori, per i reati di cui agli articoli 600 (riduzione in sch (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (trat 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609- quinquies (corruzione di minore undecies (adescamento di minorenni).
L’art. 79 del DPR 115/02, rubricata “contenuto dell’istanza”, prevede testu “… 1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce pendente, b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagra unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certifi parte dell’interessato, 3 ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del de Presidente della Re pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza de condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del re complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’ 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le vari rilevanti, dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della event precedente comunicazione divariazione”.
Come esposto nella narrativa del ricorso, con il provvedimento impugnato l’is ricorrente, persona offesa in un procedimento penale istaurato ai sensi de cod.pen, è stata dichiarata inammissibile poiché la predetta aveva omesso di proprio codice fiscale e le generalità dei familiari conviventi, requisito lettera b) dell’art. 79 sopra citato.
Tanto premesso, è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di (Sez. 4, n. 13497 del 15/02/2017, COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Rv. 269534 RAGIONE_SOCIALE 01; Sez. 4 – n. 16272 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283026 01) che la persona offesa da uno dei reati elencati dall’art. 76, comma quarto – ter, d.P.R. 30 maggio è sempre ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti articolo. Si è osservato che “in mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancat
allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’int attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’art. 76 cit., d norma in parola (il ridetto comma 4-ter) non individua massimi reddituali idon escludere il diritto in argomento; sicché la produzione di tale attestato s’appal tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rige Si è altresì affermato che la ratio di tale previsione risiede nella esigenza di assicur alle vittime di determinate tipologie di reati, già colpite da situazioni di particolare disa un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale, con conseguente sostegno ed incoraggiamento a denunciare gli abusi commessi a loro danno. Pertanto, le persone offese di uno dei reati indicati dall’art. 76, comma 4 ter, DPR n.115/2002, non hanno alcun obbligo di corredare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’autocertíficazione relativa alla propria situazione reddituale, essendo del tutt ininfluente l’accertamento dei limiti di reddito per la fruizione del beneficio, concedibi sempre, e in deroga ai predetti limiti, in ragione della condizione rivestita dal richiedent
Tali essendo gli approdi interpretativi e le loro fondate ragioni, che si ritiene di dov ribadire e condividere, la logica conseguenza non può che essere la totale irrilevanza, ai fini del riconoscimento delta pretesa, dell’onere di fornire indicazioni utili esclusivament all’accertamento del limite reddituale, quali sono, certamente, i requisiti di cui alla let b) del citato articolo 79 DPR n.115/2002 ( codice fiscale della parte richiedente generalità e codice fiscale dei familiari conviventi). La contraria interpretazione, qual quella proposta nel provvedimento impugnato, stride con la finalità della norma e la sua corretta applicazione, come declinata dalla giurisprudenza citata, ormai ferma sulla affermazione che il beneficio deve essere riconosciuto a tutte le persone offese dei reati elencati dall’art. 76, comma 4 ter, del Testo Unico sulle spese di giustizia, a prescindere dal loro reddito.A ciò si aggiunga che vieppiù stride con la accertata finalità della legge l previsione della conseguenza della inammissibilità della richiesta a fronte della mancata indicazione di requisiti del tutto irrilevanti, in quanto, come detto, funzionati sol monitorare l’ammontare del reddito che, nei casi in questione, non costituisce presupposto per l’ammissione al patrocinio.
Tanto chiarito, deve dunque rilevarsi che l’affermazione secondo cui “la persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito st dalla medesima disposizione, sicchè la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisit di cui alle lett. a) e b) dell’art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l’allegazione prevista alla lett. c) della norma,” affermazione contenuta nelle sentenze sopra citate, non può certamente essere letta in modo formalistico e strettamente letterale. E’ infatti evidente che il riferimento alla lettera b) dell’art. 79 ( ossia l’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali) va considerato limitatamente a q
effettivamente funzionale alla richiesta, ossia nel senso che deve riteners l’indicazione delle esatte generalità dell’interessato, senza alcuna necess nell’istanza, anche i codici fiscali e le generalità dei componenti del nucleo
Va anche considerato che il mancato raccordo tra la disposizione di cui all’art n.115 del 2002, che stabilisce il contenuto dell’istanza di ammissione, e l 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, (convertito, con 3 modificazioni, dalla L. 23 n. 38, e successive modificazioni) che ha inserito il comma 4 ter nel corp non può certamente autorizzare una interpretazione contraria a quella qui fatta propria nel provvedimento impugnato. Si tratta, invero, di una strada interpre imposta da una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimen
La Corte costituzionale, con la sentenza n.1/2021, nel dichiarare mani infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine a comma 4 ter, ha difatti sottolineato che il criterio che guida l’applicazio “non è il reddito, ma la condizione di vulnerabilità” delle vittime, nella donne. In questo senso, voler garantire il gratuito patrocinio indipendent disponibilità economica della donna è indicatore della volontà di incoraggiar di tali reati, che proprio a causa della loro natura risultano molto difficil fine della norma, dunque, consiste nel poter offrire “un concreto sostegno offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati e nell’incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso della verità”. Con la sentenza costituzionale del 2021, quindi, viene def sancita l’ obbligatorietà del gratuito patrocinio nei casi di cui all’ad 76, rilevandosi come tale valutazione sia “del tutto ragionevole e frutto di un esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”. Di l’interpretazione secondo cui sarebbe necessario, a pena di inammissibilità de fornire elementi di conoscenza utili esclusivamente per la determinazione de in palese contrasto con la funzione della norma così come descritta dal giudic Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si impone, quindi, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nu al Tribunale dì Avellino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del T Avellino. Ai sensi dell’art. 52, co.2, d.lgs n.196/2003, dispone che, in caso di riproduzio della sentenza, venga omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identif ricorrente.
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Roma, 30 gennaio 2024 Il Consigliere stensore NOME RAGIONE_SOCIALE
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