Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43372 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avvers l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato i provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapan aveva applicato a COGNOME, indagato per i reati di truffa aggrav appropriazione indebita e patrocinio infedele, la misura del divieto temporane esercizio dall’attività professionale di AVV_NOTAIO.
1.2 D difensore osserva che non vi era stata alcuna dissimulazione del realtà, in quanto l’AVV_NOTAIO aveva rappresentato fin dall’inizio ch tentativo di acquisto parziale del credito per evitare la vendita dell’immo che se la proposta non fosse stata accettata, i soldi sarebbero stati restit cui non vi era stato alcun raggiro; nemmeno vi era stato un profitto p presunto truffatore, che si era adoperato per realizzare il proposito specificatamente da NOMEzo.
1.3 Il difensore lamenta l’insussistenza di sufficienti indizi in all’appropriazione indebita; rileva innanzitutto che il capo di imputa riportava che i documenti di cui si sarebbe appropriato COGNOME erano costitu da carte e documenti di NOME COGNOME utilizzati per il ricorso in opposi presentato nell’ambito della procedura esecutiva; in realtà, i querelanti
lamentavano della restituzione dei documenti inerenti la pratica esecutiva, b di quelli relativi alla pratica della transazione e, in particola corrispondenza che sarebbe intercorsa con il creditore procedente; pertanto, vi era stata alcuna appropriazione di documenti, in quanto nessun document era stato consegnato dai querelanti al professionista, il quale aveva l’opposizione all’esecuzione utilizzando documenti di cui aveva avuto cognizio facendo richiesta di visibilità al fascicolo della procedura esecutiva; le part comunque ne avevano già la disponibilità in quanto trasmessi via chat a NOME e NOME e, poiché il giudizio civile è soltanto telematic perquisizione dello studio professionale di COGNOME non era stato rinvenuto alc documento pertinente alla vicenda in questione.
1.4 Il difensore eccepisce l’insussistenza di sufficienti indizi del r patrocinio infedele, visto che il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME era state ch per raggiungere una transazione con il creditore procedente in s stragiudiziale, e la mancata conclusione dell’accordo non era certo imputabi COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME operato professionale i querelanti non avevano avuto alcu danno.
1.5 IL difensore lamenta l’insussistenza di sufficienti indizi in merit esigenze cautelari; irrilevante era la pendenza di altro procedimento per tru i precedenti penale di COGNOME per calunnia e violazioni edilizie non incideva sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 L’eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata avendo il Tribunale correttamente applicato il secondo comma dell’art. 6 c pen., a norma del quale “il reato si considera commesso nel territorio Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in in parte…”, considerando che il bonifico mediante il quale è stato effet pagamento della somma a COGNOME è avvenuto a Castellammare del Golfo; sul punto, il ricorso è generico, limitandosi ad affermare che non è stato pos determinare il luogo esatto in cui venne effettuata la disposizione di pagame senza quindi confrontarsi in maniera specifica con l’ordinanza impugnata.
1.2 Premesso che per quanto riguarda il reato di truffa l’ordina applicativa della misura è stata annullata, si deve rilevare che non vi è confronto neppure con la motivazione contenuta nelle pagine 7 e seguent dell’ordinanza, in cui si rileva che COGNOME aveva assicurato l’esistenza d
trattativa con il creditore procedente (smentita dall’AVV_NOTAIO, visto c trattativa era successiva al pagamento e formulata in maniera del t generica), aveva affermato che l’immobile figurava ancora come destinato ad essere venduto all’asta perché non era possibile una cancellazione via intern non aveva riferito che la somma sarebbe stata versata su un conto corrente a riconducibile (né spiega in ricorso perché non poteva essere vers direttamente al creditore procedente).
1.3 Corretta è la motivazione del Tribunale anche relativamente al sussistenza del reato di appropriazione indebita, visto che COGNOME COGNOME restituito la documentazione relativa al procedimento di esecuzione immobiliar essendo irrilevante che i querelanti la potessero ottenere altrimenti; s ribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del profes di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituis comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso ( Sez. 2 n. 26820 29/5/2008 , rv. 240693); la censura secondo cui i documenti chiesti querelanti non erano quelli indicati nel capo di imputazione è del tutto gener introduce profili relativi al merito, inammissibili in questa sede.
1.4 Quanto alla sussistenza di indizi relativamente al reato di patroc infedele, vi è ampia motivazione nelle pagine da 14 a 16 della sente impugnata, nelle quali vengono evidenziati la condotta di COGNOME COGNOME il dann arrecato ai clienti; analogamente, quanto alla sussistenza di esigenze caut la motivazione contenuta nelle pagine da 16 a 18 dell’ordinanza impugnata congrua e coerente con le risultanze processuali, e sul punto il motivo di ri contrappone una inammissibile rivalutazione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/09/2023