Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nata a Brolo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Ficarra il DATA_NASCITA, parti civili costituite nel processo a carico di COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 23 aprile 2024 dal Pubblico ministero, in perso del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità d ricorso proposto nell’interesse delle due parti civili;
preso atto della memoria, con allegata nota spese, contenente le conclusioni scritte dell ricorrenti parti civili, trasmessa a mezzo p.e.c. in data odierna, alle ore 10.30 cume GLYPH ( GLYPH ia 9’ne
RITENUTO IN.FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2023 (motivazione contestuale), la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 6 dicembre 2022, appellata dalle sole parti civili, riconosceva la responsabilità dell’imputato (ai soli fini risarcitori) anche per la frazione di condotta contestata al capo B (art. 380 cod. pen.), condannandolo all’ulteriore risarcimento da liquidarsi in sede civile,e confermava nel resto la sentenza impugnata, che aveva assolto l’imputato dai reati di cui ai capi B, C ed E.
1.1. La Corte territoriale confermava (limitatamente ai capi C, truffa aggravata ed E, patrocinio infedele) la decisione, considerando, quanto alla truffa aggravata di cui al capo C, che il complesso degli elementi probatori raccolti non consentisse una diversa lettura in fatto del rapporto professionale funzionale all’esercizio dell’azione civile; mentre, con riferimento al delitto di patrocinio infedele descritto al capo E, la Corte riteneva non configurabile il tipo legale, giacché il patrocinio infedele presuppone il momento processuale in atto, il che non corrisponde alla fattispecie concreta, ove il giudizio non era stato mai avviato, pur avendo l’agente acquisito le somme anticipate.
Avverso tale pronuncia, propongono ricorso le parti civili costituite, a mezzo del i comune difensore e procuratore speciale, articolando le proprie censure in due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deducono violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 640 come aggravato), inosservanza della norma processuale che detta la regola di giudizio per l’accertamento della penale responsabilità, vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito valutato in maniera superficiale ed approssimativa gli elementi di prova che deponevano per la responsabilità dell’imputato per la condotta fraudolenta a questi ascritta. Il rapporto tra somme anticipate (oltre 10000 euro) e valore della causa iscritta a ruolo per poco più di euro 5000, oltre alle garanzie offerte in caso di vittoria, avrebbero dovuto indurre, ancorché a fini solo risarcitori, a ritenere integrata la condotta di reato ascritta al capo C.
2.2. Con il secondo motivo, le parti civili deducono ancora i medesimi vizi, atteso che il patrocinio infedele copre, nella sua dimensione incriminatrice, anche le condotte del professionista tenute prima che sia avviata la tenzone processuale, avendo già assicurato la propria assistenza processuale e avendo altresì incassato cospicui anticipi.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte trasmesse in data 23 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso delle parti civili.
In data 10 maggio 2024 (il giorno stesso della celebrazione dell’ucienza tenuta con trattazione scritta, alle ore 10.30), il procuratore speciale delle parti civili ricorre trasmetteva, a mezzo p.e.c., conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO.IN DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che della memoria, con allegata nota spese, contente conclusioni pervenute a mezzo p.e.c. nella stessa data fissata per l’udienza, peraltro già avviata all’ora di rito, la Corte non può tenere alcun conto, attesa l’irtempestività della trasmissione, che non ha rispettato i termini perentori stabiliti, in ragione del rito, all’art. 611 cod. proc. pen..
Con il primo motivo si deduce -nella sostanza- un assoluto travisamento della informazione probatoria, che non è supportato da adeguata produzione documentale da allegare ai motivi di ricorso secondo il principio di autosufficienza, quale precipitato concreto del più AVV_NOTAIO principio di specificità del motivo di impugnazione. I ricorrenti offrono alla valutazione della Corte di legittimità una diversa e opposta opinione della traccia dimostrativa del fatto ingannatorio descritto in imputazione, ma non accompagnano tale opinione con il necessario corredo della prova da valutare diversamente (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419; Sez. 2, n. 13580 del 06/02/2024, P.m. in proc. Sangiuolo, n.m.).
1.1. Il motivo scivola,in ogni caso, verso la richiesta di un diverso apprezzamento della prova, non deducibile nella sede di legittimità fuori dalle ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di motivazione inesistente, apparente o manifestamente illogica e fuori dalla ricorrenza dei vizi di legalità, sostanziale o processuale della decisione. Deve qui ribadirsi che non sono coltivabili nella sede di legittimità – e sono dunque inammissibili i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 fondata sul canone di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti ascritti, allorquando i motivi si limitino a illustra una possibile alternativa al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l’unica logicamente plausibile (Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178).
1.2. Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’appello, va rilevato come le deduzioni opposte dai ricorrenti alla motivazione di merito, che dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbio ragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con la prova documentale assunta nel corso del giudizio di primo grado): operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell’iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità. In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che non è rimasto storicamente dimostrato il concreto ed efficace artificio dell’agente
nell’indurre la parte sostanziale a versare anticipi in vista del prospettato esito positivo della tenzone processuale.
1.3. Ciò posto, nella fattispecie aperta all’attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l’ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l’unica logicamente percorribile e neppure la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché l’ipotizzato artificio confligge con la messe stessa di documenti informativi consultati e sottoscritti dagli attori, cui )fuori dai casi di manifesta “rusticità; incombe comunque un onere di prudenza di attenzione nella valutazione dei documenti che si vanno a sottoscrivere. La Corte di merito ha 5 dunque, argomentato funditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità.
Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato in diritto, questa Corte ha già più volte affermato che “in tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell’attività preliminare od estranea ad esso” (Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Rv. 275885; Sez. 6, n. 28013 del 1.4/4/2021, n.m.). Si tratta infatti di quello che attenta dottrina definisce come “reato in contratto”, che necessita per il suo perfezionamento dell’approccio al processo, fuori dal quale non può trattarsi del patrocinio della parte sostanziale nell’agone. Difetta,dunque,nella concreta fattispecie all’esame un elemento essenziale ai fini di ritenere tipico il fatto contestato. Né il motivo di ricorso si confronta con tale ratio decidendi, insistendo viceversa nel valorizzare il danno patrimoniale subito per effetto della condotta altrui astrattamente decettiva.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna delle ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali, oltre alla sanzione, quantificabile in euro tremila, per ciascuna delle parti, in ragione delle cause che hanno determinato l’esito del giudizio di legittimità, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle arnmende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.