Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9932 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9932 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la conferma delle statuizioni civili;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava – in parziale riforma della sentenza emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Termini Imerese – non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine
al reato di cui all’art. 380 cod. pen., perché estinto per prescrizione. Confermava la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, NOME COGNOME, e riconosceva una provvisionale per il danno morale pari alla somma di 5.000,00 euro.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha presentato ricorso, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo:
-violazione di legge, in relazione all’art. 523 cod. proc. pen, con conseguente nullità della sentenza emessa dalla Corte di appello. Il Tribunale di primo grado, nel corso della discussione, aveva disposto la riapertura della istruttoria dibattimentale, acquisendo la documentazione prodotta dalla parte civile. Tuttavia, non aveva invitato le parti a discutere nuovamente la causa, ma semplicemente disposto che il difensore dell’imputato controreplicasse alle repliche, già formulate dal Pubblico Ministero. La Corte di appello, innanzi alla quale l’eccezione di nullità veniva sollevata, aveva ritenuto che essa fosse tardiva, trattandosi di una nullità relativa e non assoluta;
-violazione di legge, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riconosciuto alla parte civile una provvisionale di cinquemila euro immediatamente esecutiva a titolo di anticipazione del risarcimento del danno morale, tuttavia non chiesto;
-violazione di legge in relazione all’art.468 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione una prova inutilizzabile;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo del reato, per avere la Corte di appello trascurato il fatto, emerso dalla deposizione del teste NOME AVV_NOTAIO e dai verbali di udienza innanzi al G.E., che l’AVV_NOTAIO aveva agito previo accordo con NOME COGNOME, il quale era, dunque, consapevole che la procedura esecutiva si sarebbe estinta;
-violazione di legge, in relazione all’art. 380 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato nonostante la condotta asseritamente violativa di doveri professionali non avesse arrecato alcun nocumento eall’NOME,i1 quale era rimasto colposamente inerte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alla doglianza inerente al riconoscimento della provvisionale, mentre va rigettato nel resto.
Per motivi di pregiudizialità logico – giuridica vanno esaminati il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferenti rispettivamente alla nullità della sentenza e alla inutilizzabilità della prova dichiarativa.
Essi sono manifestamente infondati.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa sul presupposto che, avendo il Giudice di primo grado interrotto la discussione per acquisire prove documentali, avrebbe dovuto invitare le parti ad iniziare nuovamente la discussione.
Il principio di diritto enunciato dal difensore è corretto e va condiviso: nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante l’affermazione, secondo cui «la discussione, al termine dell’udienza preliminare o del dibattimento, si configura come l’apice del processo, nel senso che in tale momento si esplicano nella massima estensione le garanzie difensive, la cui violazione è causa di nullità della fase e degli atti consecutivi (art. 185, comma c.p.p.)…pertanto, in caso di interruzione della discussione per la riapertura dell’istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall’inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l’esaurimento della prova (art. 523, comma 1, c.p.p.)… »(così Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, COGNOME, Rv.232776).
2.1.1. Nondimeno, nel caso di specie, dal verbale dell’udienza del 22 dicembre 2022- che il Collegio ha consultato stante la natura processuale della questione risulta che il Giudice, all’esito dell’acquisizione documentale, ripristinò il contradditorio, ponendo le parti in condizione di interloquire e di discutere. Emerge, altresì, che il difensore di fiducia dell’imputato chiese ed ottenne parola, discutendo il processo, senza eccepire o rappresentare alcunchè.
Nel descritto contesto fattuale, non è, dunque, ravvisabile la eccepita nullità sia in ragione del fatto che al difensore dell’imputato venne assicurato dal Giudice di merito il pieno esercizio delle sue prerogative difensive, sia in considerazione del fatto che il difensore non espresse alcuna doglianza.
Non sussiste violazione alcuna delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato nelle forme che la legge stabilisce.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la inutilizzabilità della prova dichiarativa relativamente al testimone NOME COGNOME, che – per il ricorrente – avrebbe dovuto essere escusso nelle forme e secondo le modalità previste per il consulente di parte, previo deposito della relazione scritta.
A tal riguardo è ius receptum il principio secondo cui, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua
diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività. In una tale evenienza, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.
2.2.1. La Corte di appello ha correttamente applicato tale regula iuris, posto che l’indicato testimone, a cagione della qualifica personale rivestita, svolgendo la professione di avvocato, aveva deposto in ordine a fatti caduti sotto la sua diretta percezione, avendo visionato il fascicolo della procedura esecutiva.
Prima di passare ad esaminare i motivi in punto di an della responsabilità, occorre premettere che il reato ascritto all’imputato è stato dichiarato estinto dai Giudici di appello, per decorso del termine massimo di prescrizione.
A fronte di una sentenza di proscioglimento per prescrizione, è preclusa all’imputato la proposizione di un ricorso in sede di legittimità, al fine di ottenere l’annullamento con rinvio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 530 cod. proc. pen., salvo il caso di rinuncia alla prescrizione.
L’imputato, infatti, può reclamare la sua innocenza solo sulla base del disposto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione».
3.1. L’evidenza dell’innocenza – cui fa testualmente riferimento la citata norma – si identifica, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con una situazione da cui emerga ictu ()culi l’inesistenza del reato nei suoi elementi strutturali o la estraneità dell’imputato alla condotta criminis.
Un tale concetto è, pertanto, in antitesi con qualsivoglia tipo di approfondimento istruttorio e/o con valutazioni di merito (Sez. Un., sent. n. 35490, del 28 maggio 2009, COGNOME, Rv.)
3.2. Nel caso in esame, la evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non è conciliabile con l’articolato percorso argomentativo,f seguito dai Giudici di appello, che sono giunti alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione., sulla base di una approfondita valutazione delle prove, dichiarative e documentali, acquisite nel corso del dibattimento: valutazione di merito – che non può essere posta in discussione – salvo rinuncia alla prescrizione.
Ferma la declaratoria di proscioglimento per prescrizione, si impone, comunque, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. i la disamina dei motivi di ricorso in punto di ari della responsabilità, dovendosi decidere sulla fondatezza della domanda risarcitoria per la presenza nel processo della parte civile.
Nel perimetrare l’ambito e i limiti di tale giudizio, occorre rilevare che, nel caso in esame, la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4.1. I principi cui fare riferimento sono, dunque, quelli fissati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021.
Con la sentenza richiamata si è precisato che la disposizione dell’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
Si è, infatti, precisato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarat l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
4.2. Questa interpretazione era stata già in passato ritenuta l’unica conforme con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dalla Corte EDU, rande mera, con la sentenza 12 luglio 2013, COGNOME contro Regno Unito.
Nella stessa prospettiva si muovono anche le norme previste dagli artt. 48 CDFUE, 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, là dove riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza non solo se il processo sia stato definito con una pronuncia di assoluzione, ma anche nell’ipotesi di proscioglimento in rito.
4.3. Il tema è stato recentemente affrontato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880) che – allineandosi all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 578 cod. proc. pen. hanno ribadito che, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata,. i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto. Dunque, una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione
della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
In questa prospettiva interpretativa, il Giudice penale è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella penalistica dell’«alto grado di probabilità logica».
Dunque, il thema decidendum introdotto con il quarto e con il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente afferendo alla questione comune della configurabilità dell’illecito sotto il profilo del dolo e del danno,deve essere limitato all’accertamento della responsabilità civile dell’imputato.
5.1. Ebbene, le valutazioni spese dai Giudici del merito poggiano su un percorso argomentativo congruo, lineare, scevro da profili di evidente illogicità e immune da errori di diritto, come tale insindacabile in questa sede. Al cospetto di tale apparato motivazionale, il ricorrente non ha introdotto questioni tali da destrutturame la intrinseca logicità, ma ha sollecitato sostanzialmente una rilettura, non consentita in sede di legittimità, delle prove orali e documentali, nel tentativo di pervenire ad un epilogo decisorio differente (più favorevole per l’imputato). Ed infatti, i Giudici del merito – con argomentazioni sovrapponibili (doppia conforme) – hanno congruamente accertato come l’imputato – nella qualità di legale di fiducia di NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento di esecuzione incardinato innanzi al Tribunale di Termini Imerese per il recupero ai danni di un terzo debitore della somma di 120 mila euro – non si fosse ripetutamente presentato alle udienze, già calendarizzate dal Giudice dell’esecuzione, in tal modo provocando ex lege la estinzione del processo con inevitabile nocumento delle ragioni creditorie.
5.2.Tale ricostruzione – operata sulla scorta della fedele lettura degli elementi probatori acquisiti e sull’altrettanto congrua valutazione di “neutralità” ai fini dell’accertamento dei fatti /degli elementi di prova,addotti dal difensore a supporto della ricostruzione offerta dal ricorrente di avere agito con il consenso dell’COGNOME stesso – non è, dunque, censurabile, non integrando alcuno dei motivi deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e configura, senza dubbio, la responsabilità civile per negligenza professionale ex artt. 1176 e 2236 c.c.
Non vi è dubbio, infatti, che l’abbandono della difesa sia imputabile ad una consapevole e deliberata scelta dell’imputato e che una tale condotta abbia sul versante del nesso eziologico – da accertare secondo la regola civilistica del più probabile che non’ – prodotto un danno risarcibile: danno sia di natura patrimoniale, sotto forma di danno emergente (come ad es. le spese previste per
L
incardinare la procedura) / Itba di lucro cessante, anche solo per il ritardo nel recupero del credito, sia di natura non patrimoniale.
5.3. Né la eventuale colpa concorrente – nel caso specifico paventata dal ricorrente, là dove si è dedotta la colposa inerzia dell’COGNOME, che non si sarebbe tempestivamente attivato nei successivi dieci anni per il recupero del credito avrebbe riflessi sull’an della responsabilità civile: a tenore dell’art. 1227 cod. civ., ove provata, potrebbe incidere esclusivamente sul quantum del danno risarcibile.
Fondato è, invece, il motivo inerente all’accoglimento della istanza volta al riconoscimento della provvisionale.
Emerge, infatti, dall’atto di appello – presentato dalla costituita parte civile che la richiesta di provvisionale venne avanzata al Giudice del gravame limitatamente al solo danno patrimoniale (così pag. 3 atto di appello).
Il Giudice di appello, invece, nel riconoscere la provvisionale ha liquidato la somma di cinquemila euro, esclusivamente a titolo di danno non patrimoniale.
Evidente è, dunque, la violazione del principio della domanda sancito dall’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa…».
In forza delle esposte argomentazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sola statuizione relativa alla condanna a titolo di provvisionale, che va eliminata.
Al rigetto degli ulteriori motivi di ricorso, la conferma delle statuizioni civili nonché la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna a titolo di provvisionale, che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso e conferma le ulteriori statuizioni civili.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, 03/02/2026