Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44828 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a MILANO il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante pro tempore del RAGIONE_SOCIALE
parte civile nel procedimento c/
COGNOME NOME, nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello civile di Milano;
lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano, riformando integralmente la decisione di primo grado emessa ad esito del giudizio ordinario, assolveva NOME COGNOME dai reati di patrocinio infedele (art. 380 cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1) per insussistenza del fatto.
Secondo la tesi accusatoria, disattesa dal giudice di appello, NOME COGNOME, quale legale del RAGIONE_SOCIALE, munito di procura generale per la difesa del partito nelle cause civili, nel febbraio 2004 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per competenze professionali asseritamente maturate nei confronti del partito, omettendo di denunciare il conflitto di interessi e causando un danno al RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE mancata opposizione al decreto, sul quale, nell’ottobre del 2012, richiese e ottenne l’apposizione RAGIONE_SOCIALE formula esecutiva, procedendo poi all’azione di esecuzione forzata con pignoramento e assegnazione RAGIONE_SOCIALE somma di 1.873.073,00 euro, successivamente investita in modo da ostacolarne la identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa.
Ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai soli effetti RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile, per violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE inosservanza del principio RAGIONE_SOCIALE motivazione rafforzata in caso di esito contrapposto delle pronunce sulla responsabilità nei due gradi di merito.
La Corte di appello ha riconosciuto che, in ragione soprattutto dei rapporti di COGNOME con NOME COGNOME, segretario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per molti anni, si era creata una commistione di interessi personali e professionali, senza cogliere, tuttavia, che proprio a causa di tale commistione, pacificamente vietata dal codice di deontologia forense, si erano poste le basi per la consumazione del reato di patrocinio infedele.
La Corte ha omesso di verificare se il presunto accordo orale raggiunto da COGNOME con COGNOME e COGNOME nel 2004, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, avesse validità legale, circostanza da escludere, considerato che, in forza di una modifica statutaria apportata nell’anno 2002, solo il comitato amministrativo RAGIONE_SOCIALE del partito avrebbe potuto ratificare operazioni superiori ai 150.000 euro, come ben sapeva il legale.
Peraltro, la sentenza impugnata ha dato atto che il contenuto del presunto accordo è rimasto ignoto, ma nel contempo, con una congettura e quindi con un
assunto manifestamente illogico, ha affermato che con esso il COGNOME non avrebbe rinunziato al proprio credito, svalutando la circostanza RAGIONE_SOCIALE sua mancata annotazione in contabilità e iscrizione a bilancio, valorizzata invece dal primo giudice.
Nella sentenza è ravvisabile un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, documentale e orale: la Corte territoriale, infatti, ha valutato la sola missiva di NOME COGNOME che costituiva un atto difensivo relativo ad altro giudizio, ma ha obliterato la testimonianza dallo stesso resa nel presente processo, dalla quale è emerso chiaramente che i vertici del partito ignoravano l’esistenza del decreto ingiuntivo emesso nel 2004.
La sentenza ha poi affermato che le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno valenza assolutoria, senza tuttavia richiamare le affermazioni con le quali i testi avrebbero smentito l’accusa e non considerando, invece, che dalle stesse testimonianze è emerso che la questione relativa ai compensi professionali di COGNOME era stata risolta in via bonaria con COGNOME e COGNOME, il che logicamente comportava che il credito oggetto del decreto ingiuntivo non fosse più esigibile.
Nel contempo la Corte ha completamente ignorato le testimonianze RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, segretaria di RAGIONE_SOCIALE, dell’AVV_NOTAIO, collega dello stesso legale, e dell’AVV_NOTAIO, segretario amministrativo succeduto a COGNOME, i quali hanno dichiarato di avere avuto notizia RAGIONE_SOCIALE esistenza del decreto ingiuntivo solo nel 2013, dopo la notifica del precetto.
Il decreto ingiuntivo, dunque, rimase “silente” per otto anni, durante i quali maturarono per interessi considerevoli importi, senza che nessuno nel partito fosse stato notiziato RAGIONE_SOCIALE persistenza del credito, azionato proprio quando la nuova dirigenza decise di rivolgersi ad un altro legale per le cause RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che in quel lungo periodo mai ricevette alcuna contestazione per i mancati pagamenti né diffide o messe in mora.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato, con memoria in data 4 ottobre 2023, il difensore di NOME COGNOME, chiedendo la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo statuito che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo il quale, «uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»), si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione d parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE citata disposizione.
La nuova disposizione, dunque, non è applicabile al caso di specie e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata va disposto, in forza delle ragioni di séguito esposte, ai sensi dell’art. 622 del codice di rito.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e il richiamo RAGIONE_SOCIALE norma ora non applicabile (l’art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen.), in luogo di quella ex art. 622 dello stesso codice, risulta con tutta evidenza irrilevante e non comporta la inammissibilità del ricorso, come invece opinato dalla difesa di COGNOME nella citata memoria.
Altrettanto infondata è la deduzione RAGIONE_SOCIALE stessa difesa con la quale si è sostenuto che, “se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, sia pure al solo fine di confermare la condanna risarcitoria, ciò solleverebbe una questione che rientra nell’ambito dell’articolo 6 paragrafo 2 RAGIONE_SOCIALE Convenzione (Corte EDU, COGNOME contro Repubblica di San Marino)”.
Proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021 la Corte costituzionale ha affermato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illeci aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
È vero, infatti, che la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque la commissione del reato, costituisce danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; tuttavia, una volta definito il profilo penale RAGIONE_SOCIALE vicenda, «il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».
Questi princìpi sono applicabili anche nel caso in cui la vicenda penale si sia conclusa con un’assoluzione dell’imputato in secondo grado, non impugnata dal pubblico ministero ma solo dalla parte civile ex art. 576 cod. proc. pen., e quindi la decisione di questa Corte di legittimità non implica affatto una “dichiarazione che imputa la responsabilità penale” a NOME COGNOME, come ritenuto dal suo difensore; essa presuppone, invece, la verifica dell’assolvimento dell’onere motivazionale gravante sul giudice di appello, in presenza di una prima sentenza di condanna, con riguardo al fatto costitutivo dell’illecito civile, produttivo del danno lamentato dalla parte civile, in relazione al quale il G.u.p. del Tribunale di Milano aveva condannato il legale al pagamento di una provvisionale di C 1.873.073, somma che in data 10 dicembre 2013 gli era stata assegnata nel procedimento esecutivo avviato in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pinerolo, notificato il 28 febbraio 2004.
In tema di onere motivazionale va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, previa, ove occorra, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. peri., è tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione RAGIONE_SOCIALE difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Nappa, Rv. 282612-01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404-01).
Nel caso di specie la Corte di appello è venuta meno a tale obbligo, concludendo per la insussistenza del reato di infedele patrocinio e – per quanto rileva in questa sede, nella quale si tratta RAGIONE_SOCIALE responsabilità ai soli effetti civili di un fatto doloso commesso da COGNOME produttivo di un danno al RAGIONE_SOCIALE.
Il punto centrale RAGIONE_SOCIALE questione di cui si tratta, anche a prescindere dalla controversa vicenda circa la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede del partito politico, sta nell’accordo transattivo che pacificamente fu concluso fra COGNOME e i vertici del partito (il segretario politico NOME COGNOME e il segretario amministrativo NOME COGNOME) successivamente a detta notificazione, avente ad oggetto le pretese del legale, relative al periodo precedente all’anno 2000, azionate con il decreto medesimo, fondato su tredici riconoscimenti di debito, privi di data certa, sottoscritti da COGNOME.
3.1. Il primo giudice, preso atto che COGNOME, nel corso delle numerose dichiarazioni spontanee, non aveva mai riferito in ordine al contenuto di detto accordo, ha indicato una serie di elementi convergenti idonei ad avvalorare la tesi che a seguito RAGIONE_SOCIALE transazione il legale avesse rinunziato agli asseriti crediti relativi ad attività professionali svolte negli anni dal 1996 al 1999 e quindi ad avvalersi del provvedimento monitorio.
Nella sentenza di primo grado, infatti, sono state richiamate, con sintesi delle varie deposizioni, le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME (in costanti rapporti con il segretario amministrativo), NOME COGNOME (parlamentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME (dipendente del partito presso la cui sede lavorava), NOME COGNOME (succeduto a COGNOME dopo la sua morte) nonché dell’AVV_NOTAIO, accomunate dal “sentire comune che si fosse trovato un accordo transattivo che avesse sanato almeno le pretese relative al periodo antecedente l’anno 2000”.
Lo stesso legale, poi, anche dopo l’anno 2004, continuò a patrocinare gli interessi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la quale ottenne una nuova candidatura al Parlamento italiano, venendo eletto deputato, nell’anno 2006; il primo giudice ha osservato che, secondo quanto riferito da vari testi, NOME COGNOME, che dal 1994 ricoprì rilevanti cariche elettive per conto del partito (in Parlamento, nel consiglio regionale del RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE), per la propria attività professionale era “compensato con le candidature” (NOME COGNOME, all’epoca componente del consiglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), “svolgeva questa mansione senza essere retribuito” (la dipendente NOME COGNOME), “scambiava le parcelle” con le candidature alle elezioni (AVV_NOTAIO, collaboratore di RAGIONE_SOCIALE dal 2001).
Inoltre, il credito vantato dall’AVV_NOTAIO non fu mai annotato in contabilità né iscritto in bilancio.
Anche questo dato obiettivo ha indotto il G.u.p. a ritenere che, dopo l’accordo transattivo, “vi fosse stata rinuncia alla pretesa creditoria, ancorché la dirigenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse chiesto o ottenuto la consegna e la distruzione dell’originale del decreto ingiuntivo, mai opposto” (pag. 17) e “riesumato” otto anni dopo, senza alcun preavviso, “per l’apposizione RAGIONE_SOCIALE
formula esecutiva (effettivamente rilasciata 1’8.10.2012)”, subito dopo che la “Procura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venne smantellata e l’AVV_NOTAIO sostituito con altri legali di fiducia del nuovo segretario” NOME COGNOME, decisione alla quale il legale “reagì malamente” (pag. 19).
3.2. A fronte di una motivazione assai solida, fondata su prove dichiarative e logiche, la Corte territoriale, ignorando del tutto o svalutando apoditticamente le argomentazioni del primo giudice, ha affermato che il più volte citato accordo transattivo “evidentemente, alla luce dei successivi accadimenti, garantiva i pagamenti richiesti e la prosecuzione dei rapporti professionali e politici, che difatti si protrassero fino a tutto il 2012 e fino al termine del segretariato di COGNOME” (pag. 16).
La conclusione del giudice di appello appare congetturale e non trova conforto sufficiente, in grado di scardinare le contrarie valutazioni del G.u.p., in una successiva scrittura, genericamente datata “gennaio 2012”, nella quale COGNOME e il solo COGNOME (che il legale continuò a patrocinare anche dopo la nomina del nuovo segretario politico) danno atto in premessa che “i compensi per gli anni ’96-’99 sono già stati determinati”, come se con ciò si dovesse logicamente escludere che per gli stessi vi fosse stata in precedenza una definizione transattiva.
3.3. Nella memoria proposta nell’interesse di COGNOME si fa riferimento a una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo che sarebbe stata poi abbandonata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il dato, peraltro espresso in modo perplesso, potrebbe trovare un riscontro nella transazione datata 26 febbraio 2014, sottoscritta dallo stesso COGNOME, da COGNOME, COGNOME e COGNOME, rispettivamente presidente, segretario politico e segretario amministrativo del partito, richiamata dal primo giudice ma considerata irrilevante ai fini dell’accertamento del reato (e quindi dell’illecito civile) anche dalla Corte di appello, in quanto successiva alla ricezione da parte del legale RAGIONE_SOCIALE somma di 1.873.073 euro, assegnatagli nella procedura esecutiva, che la RAGIONE_SOCIALE aveva comunque cercato di fermare, evitando il pignoramento, come risulta dalle produzioni effettuate dalla difesa del legale, richiamate nella sentenza di primo grado (pag. 20).
Pertanto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata, in ragione dei vizi motivazionali denunciati, va annullata ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile, fermi restando gli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 10 ottobre 2023.