Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a San Luca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d’appello di Perugia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12.7.2024, la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 1.10.2014, che la propria famiglia anagrafica era costituita dal solo istante e di aver percepito un reddito imponibile pari a 0,00 euro, mentre era risultato che lo stesso aveva un nucleo familiare composto da moglie e figli percettori di redditi e lui stesso aveva percepito una indennità di euro 7.410,00 nell’anno 2013.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge, per insussistenza del reato sotto il profilo del dolo, atteso che l’istanza era stata presentata quando il ricorrente si trovava ristretto in carcere da alcuni anni, per cui aveva perso l’originaria residenza anagrafica. Inoltre, l’istante aveva ritenuto che il trattamento pensionistico percepito, di natura assistenziale e previdenziale, non potesse considerarsi come reddito da dichiarare.
II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno.
III) Omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fatto risalente al 2014.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1. Il motivo sub I) è stato formulato in termini meramente oppositivi rispetto ad una sentenza che ha motivatamente ritenuto la configurabilità del reato, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo generico, per avere l’imputato consapevolmente taciuto il reddito dei familiari, a fronte dell’irrilevanza costituita dal suo trasferimento forzoso in stato di detenzione. Invero, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (cfr. Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343 – 01).
4.2. Il motivo sub II) è inammissibile, atteso che in sede di gravame di merito non risulta che la difesa dell’imputato abbia mai invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ne discende che tale questione è ormai preclusa in questa sede.
4.3. Il motivo sub III) è infondato, visto che all’applicazione della contestata recidiva reiterata consegue, stante la pacifica presenza di atti interruttivi, un termine massimo di prescrizione del reato in esame (commesso nel 2014) pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME