Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha COGNOME dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto con decreto l’istanza c NOME COGNOME COGNOME COGNOME di essere ammesso al gratuito patrocinio nel proced SIUS 2022/677, argomentando sul fatto che il COGNOME si trova in esecuzione p plurime condanne per reati inclusi nell’elencazione di cui all’art. 76, comma 4n. 115/2002 e che non è stata superata la presunzione sul superamento del l reddito prevista dal predetto comma 4-bis.
L’opposizione proposta dall’interessato avverso il suddetto decreto è stata . rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza del 23 novembre 2023.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia de AVV_NOTAIO, che ha articolato plurimi motivi di doglianza, sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. violazione di legge, in quanto il giudice aveva provveduto in senso negativo no la contumacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, implicante l’ammissione RAGIONE_SOCIALE fondatez pretesa. Il giudice aveva ignorato le conseguenze RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, di fatto, non si era opposta all’accoglim domanda.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale di Sorv aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza dei plurimi provvedimenti di segno contrario emessi in precedenza, nei confr COGNOME, da diverse Autorità giudiziarie.
Con il terzo motivo lamenta, sempre ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett proc. pen violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 76, c d.P.R. n. 115 del 2002, 125, comma 3, 190, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. pen. Assume, in specie, che il giudice aveva, con motivazione apparente, dis risultanze dell’informativa relativa alle condizioni patrimoniali, economiche e del predetto redatta dalla RAGIONE_SOCIALE su delega del magi sorveglianza di Sassari, in cui si attestava la ricorrenza dei presupposti per il RAGIONE_SOCIALE presunzione sancita dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. In rileva che il giudice avrebbe ben potuto attivare i poteri di indagine in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che legittimavano la richiesta. Era poi sosta elusivo dell’obbligo motivazionale il mero riferimento alla perduranza del reg all’art. 41 bis.
Con il quarto motivo denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comm n. 103 del 2017, 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, 97, comma 1, e 98, com cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 2 e 3, Cost al riguardo che la doverosa presentazione, da parte di difensore iscritto all’ap del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di a
al gratuito patrocinio, sancita dall’art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017 e previsione RAGIONE_SOCIALE possibilità di nominare un difensore d’ufficio al ricorrente che difensore di fiducia, ove nei confronti del predetto non penda un procedimento p stato io stesso definito, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 97, co commi 1 e 2, cod. proc. pen., comporterebbero la violazione del principio di eg di cui all’art. 3, comma 1, Cost., nonché del diritto di difesa, riconosciuto abbienti dall’art. 24, commi 2 e 3, Cost. denunciando violazione di legge in all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La mancata costituzione in giudizi RAGIONE_SOCIALE non implica alcun automatico riconoscimento del diritto del ricorrente. Alla contumacia, infatti non sono connesse le conseguenze d contestazione, che riguarda esclusivamente il caso in cui la parte costituita decida di prendere una precisa posizione in ordine alla avversa pretesa, s scientemente e deliberatamente di non contestare i fatti che ne costit fondamento. Una simile scelta non può certo ricondursi alla parte contumace, può assumere, in quanto assente nel processo, alcuna specifica posizione in ordi dedotti in giudizio dalla controparte (ex multis, Cass. Civ, Sez. 6 , Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420 – 01).
2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I provvedimenti di altre giudiziarie che hanno riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio non solo non valore vincolante, ma certamente non costituiscono prova alcuna RAGIONE_SOCIALE fondatez richiesta avanzata dal ricorrente.
3.Quanto al dedotto vizio di violazione di legge sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE carenza motivazione, va osservato quanto segue. E’ noto che I ‘ordinanza che decide l’op di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l’appunto quella in esame impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi d 4 RAGIONE_SOCIALE norma citata) e non anche per vizio di motivazione. Vero è che anche assoluto di motivazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente, costi violazione di legge, ma è anche vero che tale radicale carenza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. Il Tribunale di Sorveglianza, sviluppando un percorso argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico-giuri riguardo alle valutazioni che assumono rilievo nella materia in disamina, ha, correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata: 1) che l’art. 76, comma 4-bi n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella le del 2008) prevede una presunzione (relativa, per come precisato dall
costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di red soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l’autor abbia beneficiato di redditi illeciti); 2) che l’odierno ricorrente rientra, per destinatari RAGIONE_SOCIALE norma in esame; 3) che nel caso che occupa il ricorrente non ha documentazione idonea a superare la presunzione di legge.
Ciò premesso, il Tribunale ha motivatamente osservato, secondo un cor ragionamento logico – deduttivo, che COGNOME è stato un esponente di vertice dell RAGIONE_SOCIALE e che su tali elementi e sulla perdurante attività del criminale è basato il decreto di sottoposizione al regime speciale di detenzi rapporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è riferito ad un periodo ormai risalente (2012/2016) e che riguarda solo la persona del ricorrente e non anche i suoi congiunti; che detto rapporto, riferito alle intestazioni formali di beni e quo non prende in considerazione gli eventuali, ipotizzabili redditi di provenien fittiziamente intestati; che le superiori considerazioni valgono a neutralizzare elementi enunciati dal COGNOME nel suo ricorso, sicché la presunzione non superata. L’ apparato argomentativo esposto soddisfa pienamente l’obbligo di cu 125 cod proc. pen. ed il vizio denunciato, pertanto, è ascrivibile al vizio di non consentito nel procedimento in esame.
Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale, infine, il ricorrente quali siano i termini RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità inerente all’ad 613 co non indicando neppure i parametri costituzionali di riferimento. La questione difetta di rilevanza: oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del ricorrente alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconosciment essere accertato del tutto indipendentemente dalla conformità o meno dell’art. proc. pen. alla Carta costituzionale. Per la risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione circa l o meno del diritto del ricorrente al gratuito patrocinio è invero del tutt stabilire se violi la Costituzione la norma di cui all’art. 613 cod. proc. pen. che il ricorso per cassazione va proposto a mezzo di un difensore iscritto all’ap
Discende l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricor pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al pagamento di una ulteriore somma in RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Roma, 7 marzo 2024
Il Cbnsi liereiestensore /t
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