Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46835 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO 1A.4,ic che ha concluso chiedendo tvGLYPH -tA c-cvso GLYPH d.A./1 11
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RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di F;toma che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 07/05/2018 presso la Corte di appello di Roma, dichiarava falsamente che il proprio nucleo familiare era composto da due persone (lui compreso) e che il reddito complessivo dello stesso era pari ad euro 4.000,00 annuo, mentre da accertamenti era risultato che il nucleo familiare fosse composto da quattro persone, compreso il dichiarante, e che il reddito annuale complessivo ammontasse ad euro 19.056,39.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi:
2.1. GLYPH Con il primo motivo, si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla violazione dell’art 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte di appello respinto il motivo di gravame afferente alla nullità della sentenza di primo grado, a seguito del rigetto, da parte del Giudice di primo grado, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato. Il ricorrente, infatti, lo stesso giorno dell’udienza (06.06.2022) era imputato in un processo a Latina, svoltosi nelle forme del rito direttissimo, al cui esito il Giudice aveva disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria dalle ore 10 alle ore 12. Ne derivava, nella prospettazione difensiva, la sussistenza del legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza,, in quanto contemporaneamente si sarebbe dovuto recare a Cisterna per apporre la propria firma. Il difensore non aveva alcun onere né dovere deontologico di rappresentare al Giudice della convalida la concomitante pendenza di un altro procedimento penale a carico del medesimo imputato fissato dinnanzi ad altro Giudice, esattamente lo stesso giorno in cui si teneva l’udienza di convalida.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, si lamenta l’illogicità della motivazione per travisata valutazione dell’elemento soggettivo del contestato reato dall’art. 95 D.P.R. 115/02, nonché sempre sul medesimo punto, violazione dell’art. 47, comma 3, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe travisato la censura difensiva, relativa all’invocata circostanza scusante, ravvisata nel modulo preconnpilato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che richiedeva di invocare il grado di parentela dei conviventi con l’istante,
posto che l’odierno ricorrente riteneva che i figli della propria convivente non rientrassero nel novero dei familiari conviventi rispetto ai quali l’art. 76, comma 2, d.P.R. 115/02 richiede, invece, di indicarne generalità e reddito all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.3. GLYPH Con terzo motivo, si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 76, comma 2 e 95 d.P.R. 115/02 per violazione dell’art. 433 cod. civ., osservandosi come debba distinguersi tra la nozione giuridica di convivenza e quella di coabitazione: la corretta applicazione dei citati art. 76, comma 2, e 95, imponeva alla Corte di appello di verificare che l’imputato, all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fosse convivenl:e non soltanto con la propria compagna, ma anche con i figli di costei. Questi, pur essendo residenti e dimoranti nella stessa abitazione del COGNOME e pur risultando nello stesso certificato di stato di famiglia del prevenuto, non dovevano essere considerati familiari con lui conviventi, non essendosi tra gli stessi costituito alcun rapporto giuridico di reciproca assistenza morale e materiale che la legge non prevede in tali casi.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex muitis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109).
2. Tanto premesso, quanto al primo motivo giova ricordare il principio per il quale che l’imputato, già citato in giudizio in stato di libertà successivamente detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia tempestivamente comunicata, di guisa che solo nel caso in cui la detenzione sopravvenga a ridosso immediato dell’udienza si può ammettere che la relativa comunicazione avvenga in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata ed esprima la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. (Sez. 4, n. 14416 del 01/02/2012, Rega, Rv. 253301-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come il difensore ben avrebbe potuto e dovuto informare il Giudice della necessità per l’imputato di essere presente in udienza, e così facendo, calibrare gli orari in modo tale da consentire la partecipazione, atteso che la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., da espletarsi tutti i giorni del settimana, ivi compreso il 06.06.2022, dalle ore 10 alle 12, lasciava un discreto orizzonte temporale per poter presenziare alle 12.30 innanzi al Gup.
Parimenti infondata la seconda censura. Diversamente da quanto assume il ricorrente, non emerge, nella sentenza impugnata, alcun travisamento delle emergenze istruttorie né, tantomeno, delle argomentazioni difensive. La doglianza, come prospettata, appare surrettiziamente volta a sollecitare un nuovo vaglio più favorevole alla tesi difensiva, nonostante la preclusione per il Giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dal giudice di merito che, se congruamente motivata, come avvenuto nel caso dli specie, è insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha evidenziato, senza incorrere in alcun vizio logico-giuridic:o, che (a prescindere dal modulo in questione) la legge impone di indicare le persone conviventi nonché parenti od affini. Conseguentemente, è corretta l’affermazione secondo cui l’eventuale errore dell’imputato si ripercuote in un errore di diritto, che lascia inalterata l’integrazione del dolo, posto ch non sono state dedotte o invocate circostanze scusanti ex art. 5 cod. pen. Il terzo motivo di ricorso ripropone, sotto altro profilo, con argomentazioni analogamente infondate ed inconferenti, la precedente censura difensiva, di talché valgano le considerazioni appena esposte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Presidente