Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5564 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5564 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di penale responsabilità dell’imputato per insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; II) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di doglianza già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d’appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’imputato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato, per l’anno 2018, un reddito riferito al suo nucleo familiare pari ad euro 13.626,19 ed omettendo di indicare una parte del reddito percepito – esente ai fini Irpef – pari ad euro 4.016,00.
Considerato che le ragioni di doglianza formulate in relazione al profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito: il ricorrente, in concreto, non si confront adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato, infatti, conto degli elementi dì prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione.
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, fosse di speciale tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026