Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9223 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 116/2026
NOME COGNOME
CC – 27/01/2026
ATTILIO COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
Contro:
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Brindisi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa difesa del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata accolta l’opposizione proposta avverso declaratoria d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato depositata in favore di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 99 T.U. nonché la violazione di legge in termini di difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, totalmente soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente, integralmente vittorioso in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa detta opposizione.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile.
Occorre premettere che, come già ribadito dalla Suprema Corte, tanto in sede penale quanto in quella civile, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di patrocinio a Spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al beneficio ( ex plurimis : Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108 – 01; Sez. 4, n. 29990 del 27/06/2007, COGNOME, Rv.237000 – 01; Sez. U, n.25931 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 239632 – 01, in motivazione).
2.1. Per un verso, infatti, gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio non decorrono dalla data del relativo provvedimento bensì da quella in cui è stata presentata la domanda (art. 109 T.U.) e, per altro verso, l’art. 75 T.U. espressamente estende gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘ammissione a tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse al procedimento penale: tra esse dev’essere annoverata quella originata dal rigetto o, come nella specie, dalla dichiarazione
d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione. In dette procedure deve altresì includersi anche quella di opposizione al provvedimento di rigetto o dichiarativo d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di cui all’art. 99 T.U., in quanto direttamente connesso alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza e all’interesse del patrocinando, quindi quella che è culminata con il provvedimento oggetto di attuale ricorso per cassazione (si vedano sul punto, per la giurisprudenza di legittimità civile, ex plurimis : Sez. civ. 2, n. 30380 del 02/11/2023, Rv. 669227-01, Sez. civ. 2, n. 35691 del 05/12/2022, 666334 – 01, quanto al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest’ultimo un procedimento derivato, accidentale ma comunque connesso al processo principale).
2.2. Diversamente è stato invece ritenuto in ordine al differente procedimento di opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore (di cui all’art. 170 T.U.), nel quale quest’ultimo è titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato e non ricompreso nell’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato. Solo in relazione a tale ultimo procedimento il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e RAGIONE_SOCIALEe spese relativi a esso secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi, quindi in applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in tal senso Sez. U, n. 25931 del 2008, 24/04/2008, COGNOME, Rv. 239632 – 01, cit., nonché, ex plurimis , le decisioni di cui ai riferimenti giurisprudenziali innanzi richiamati e Sez. civ. 2, n. 3606 RAGIONE_SOCIALE‘ 08/02/2024, RV. 670001 – 01).
2.3. Ne consegue che le spese di lite del procedimento di opposizione avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ovvero, come nella specie, dichiarativo RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dovendosi liquidare il compenso RAGIONE_SOCIALE‘avvocato nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U.
Orbene, nel procedimento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, accertata la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (non legittimato passivo) il giudice di merito ha disposto l’integrazione del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, unica legittimata passiva. All’esito è stata pronunciata ordinanza con la quale, accolta l’opposizione e ammessa la parte richiedente al beneficio, esplicitamente non si è provveduto sulle spese di lite, ancorché in ragione RAGIONE_SOCIALE‘essersi costituita in giudizio la sola parte non soccombente (cioè, per quanto rileva in questa sede, l’attuale ricorrente).
3.1. Ne conseguono due ragioni autonomamente fondanti l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure.
3.2. Pur facendo impropriamente riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e alla circostanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa sola parte non soccombente, il giudice di merito sostanzialmente non ha pronunciato sulle spese di lite, in conformità al principio di cui innanzi con il quale invece la ricorrente non si confronta, che, pertanto, nella specie, potranno essere liquidate nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U. (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis : Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17281 RAGIONE_SOCIALE’08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 01).
3.3. È il caso di rilevare che all’evidenziata manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze si aggiunge comunque l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe stesse per carenza d’interesse concreto e attuale in capo alla ricorrente.
Con il ricorso per cassazione, che pure reca nel frontespizio l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ci si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata condanna alle spese del RAGIONE_SOCIALE – in tesi difensiva, totalmente soccombente – al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente, che, per la ricorrente, sarebbe integralmente vittorioso in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa detta opposizione.
Orbene, è pacifico il principio di diritto per cui rispetto all’opposizione ex art. 99 T.U. è legittimata passiva la sola RAGIONE_SOCIALE e non il RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto avviene con riferimento al differente giudizio di opposizione al decreto di liquidazione (disciplinato dall’art. 170 T.U.) che ha natura contenziosa e vede il RAGIONE_SOCIALE essere il debitore convenuto ( ex plurimis : Sez. 4, n. 44913 del 12710/2023, COGNOME, Rv. 285326 – 01; Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 283585 -01; quanto alla giurisprudenza di legittimità in sede civile si vedano, ex plurimis : Sez. U, n. 8516 del 29/05/12, Rv. 262818 – 01, Sez. civ. 6-2, n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066 – 01, oltre che i precedenti conformi in essa richiamati).
Sicché, già dalla stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, difetta in capo all’impugnante l’interesse attuale e concreto al ricorso in quanto preordinato a ottenere una condanna alle spese – come detto, comunque non pronunciabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, non essendo legittimato passivo nel procedimento ex art. 99 T.U., non può essere considerato soccombente nel procedimento di opposizione in oggetto (per l’attualità e la concretezza
RAGIONE_SOCIALE‘interesse a ricorrere per cassazione, ex plurimis , Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEe cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). La ricorrente deve altresì essere condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per il presente giudizio di legittimità dal RAGIONE_SOCIALE resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 27 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME