Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 466 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 466 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 95 d.P.R. 115/2002, specie in relazione all’elemento soggettivo del reato. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo.
Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
rilevato che, nel presente caso, è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente