Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4849 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4849 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA nei confronti di: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d’appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, giudicando in sede di rinvio disposto da Cass. civ. n. 32070 del 27/05/2021, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso la cartella esattoriale emessa da RAGIONE_SOCIALE, quale Agente della riscossione per la provincia di Genova, su mandato dell’Ufficio recupero crediti del Tribunale di Genova, compensando integralmente le spese del giudizio nei confronti dell’ente esattore e nella misura di un terzo quelle nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE. La parte residua è stata posta a carico dell’opponente nella misura liquidata.
La Corte territoriale, premesso che il giudizio doveva intendersi quale opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha osservato che la pretesa erariale derivava dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (di cui l’istante aveva
fruito relativamente ad un giudizio penale definito con l’applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti) disposta dal GIP in esito alla comunicazione dell’accertamento operato dall’ RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale il nucleo familiare del COGNOME (comprendente anche la compagna) aveva percepito redditi per l’anno 2007 pari a euro 24.168, per l’anno 2008 pari a euro 24.246 e, per il 2009, pari a euro 25.071. I giudici davano anche atto che il procedimento penale aperto per la omessa dichiarazione dei redditi percepiti era stato archiviato, in ragione del mancato decorso dei termini per effettuare la comunicazione di variazione del reddito familiare, al momento di definizione del procedimento penale relativo alla ammissione al patrocinio.
La Corte d’appello, ribadita la regolarità formale della cartella esattoriale opposta, ha respinto i motivi di opposizione, relativi alla affermata insussistenza del credito erariale perché all’atto della presentazione della domanda non vi erano redditi ostativi, i quali erano intervenuti quando il procedimento penale per cui era stato disposto il patrocinio era già definito, osservando che l’effettivo superamento del tetto reddituale previsto non era stato mai messo in discussione e ciò bastava a confermare la legittimità del recupero oggetto di esecuzione esattoriale, pari a euro 2065,50 e corrispondente all’importo liquidato al difensore del COGNOME.
Era invece da rigettare la tesi dell’opponente, secondo cui la restituzione non era dovuta in conseguenza del fatto che il medesimo COGNOME non aveva dichiarato il falso al GIP, nel momento in cui aveva depositato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE Stato. Ciò che rilevava era la circostanza della permanenza o meno in capo allo stesso dei requisiti necessari per mantenere il beneficio.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di quattro motivi, sintetizzati come segue.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ravvisate nello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), agli artt. 5 7 e 7 sexies, nell’ art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e nell’ art. 137 cod. proc. civ., in ragione del fatto che la procedura di riscossione non era stata preceduta dalla comunicazione della avvenuta revoca della ammissione al patrocinio;
t GLYPH . – il secondo motivo deduce violazione GLYPH l’art 1 t’ 2733 cod. civ. e 115 cod.proc.pen., posto che era emerso nel corso del giudizio che l’istanza di ammissione al p.g. era stata depositata il 7 aprile 2008 e che il procedimento penale per il quale il beneficio era stato chiesto era stato definito con la sentenza di patteggiamento del
9 ottobre 2008 e i redditi di cui si doveva tener conto erano solo quelli dell’anno precedente a quello della richiesta (anno 2007);
il terzo motivo deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.pen. e 112, comma 1 lett. d) TUSG, giacché la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore equivocando tra la mancanza originaria e quella sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito richieste dagli artt. 76 e 92 del TUSG, posto che l’Ufficio finanziario aveva fatto richiesta di revoca al GIP, sul presupposto della mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni originarie di reddito per l’ammissione al patrocinio;
il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e degli artt. 79, 95 e 115 TUSG, art. 132 n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., in relazione alla affermata sussistenza del diritto al patrocinio, in ragione del fatto che il ricorren era stato assolto dalla imputazione (art. 95 TUSG) di aver omesso di comunicare le variazioni di reddito previste dall’art. 79, comma 1, lettere b), c) e d) e che non era dato sapere sulla scorta di quale disposizione l’Amministrazione avesse attivato la richiesta di revoca con effetto retroattivo.
La Procura generale ha depositato memoria ( concludendo per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del medesimo ricorso e, con successivo deposito, ha contestato le conclusioni del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo, va rilevato, in rito, che l’impugnazione in esame è rivolta avverso una sentenza resa dalla Corte d’appello in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione in sede civile. Con decreto del Primo Presidente, in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità (vd. Sez. 4, sentenza n. 40478 del 2023, con ampi richiami ai precedenti), il ricorso è stato assegnato a questa Sezione penale.
Poiché la sentenza rescindente, nell’esaminare le questioni devolute dalla parte ricorrente in sede di primo ricorso per cassazione, non ha rilevato ragioni di inammissibilità del ricorso medesimo, si deve ritenere preclusa in questa sede l’applicazione officiosa dei principi espressi dalla Corte di cassazione in tema di ricorso proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia, laddove il ricorrente abbia ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile, così non rispettando la regola secondo cui, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019,
Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793).
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. I motivi, tutti tra di lor connessi, possono essere trattati congiuntamente.
In via preliminare, deve essere osservato che esulano dall’ambito del giudizio di rinvio tutte le questioni, che ancora il ricorrente ripropone in questa sede, relative alla regolarità della procedura esattoriale in punto di conseguenze sulla stessa della mancata notifica del provvedimento di revoca della concessione del beneficio dell’ammissione al patrocinio. In particolare, Corte di cassazione Sez. 6-2 n. 32070 del 2021, ha espressamente qualificato la domanda azionata dall’opponente quale opposizione recuperatoria avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
Ciò comporta l’effetto della preclusione in questa sede di ogni questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione pur in difetto della notifica del provvedimento di revoca, avendo la sentenza rescindente espressamente affermato ( alla pagina 6) che anche avuto riguardo alla funzione recuperatoria, la parte avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale onde contestare la correttezza del provvedimento di revoca, avvalendosi della notificazione della cartella quale atto per effetto del quale gli era stato reso noto il provvedimento di revoca”.
Pertanto, vanno dichiarati inammissibili perché non deducibili in questa sede il primo e il secondo motivo del ricorso che ancora ripropongono la questione della illegittimità della procedura di riscossione esattoriale derivante dalla omessa previa notificazione dell’atto presupposto del recupero dell’indebito erariale, risolta dalla sentenza rescindente in senso difforme e incompatibile con l’assunto difensivo, con la esplicita qualificazione dell’azione proposta quale opposizione recuperatoria dell’azione di opposizione alla revoca del patrocinio (ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002) non potuta esercitare dall’interessato proprio a causa dell’omessa notificazione del provvedimento di revoca.
Quanto al merito e sui profili prospettati negli ultimi due motivi, deve essere rimarcato che, come emerge dalla sentenza impugnata, la revoca dell’ammissione al patrocinio è stata incontestabilmente fondata sul presupposto dell’avvenuto accertamento della mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali necessarie sia nell’anno 2007 che nell’anno 2008. Tali circostanze, come afferma la sentenza impugnata, non sono mai state contestate dal ricorrente. Lo stesso fonda le proprie ragioni sulla errata interpretazione secondo cui i presupposti di mantenimento del diritto coincidono con le scansioni temporali imposte per la comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni del reddito.
In realtà così non è, giacché l’art. 79, comma 1, lett. d), pone a carico dell’istante l’obbligo “di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell’anno precedente”.
Il legislatore, quindi, non pretende che la variazione di reddito venga comunicata non appena si determina il fattore d’incremento del reddito, posto che la medesima variazione può essere stimata solo quando sia terminato l’anno di riferimento, per cui l’obbligo di comunicazione si attualizza alla scadenza dell’anno di imposta.
Inoltre, la norma indica il termine ultimo entro il quale deve farsi la comunicazione: trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione.
La dilazione annuale ha chiaramente il senso di rendere concretamente possibile attendere l’esaurimento dell’anno di imposta. In tal modo si è congegnato un sistema di comunicazioni che tende a porre l’autorità procedente nella condizione di conoscere le condizioni economiche del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sì da assicurare che il godimento del beneficio sia realmente legittimo.
Tale meccanismo cessa nel momento in cui è definito il procedimento. La previsione ha chiaramente la funzione di non lasciare il cittadino illimitatamente assoggettato all’obbligo di comunicazione.
Dunque, se la finalità della norma è quella di assicurare per l’intero periodo di riferimento che sussistano (e persistano) le condizioni di accesso al benefico, è evidente che, qualora venga meno il mantenimento del tetto reddituale previsto, non può che determinarsi, da tale momento, il presupposto della revoca del patrocinio a spese dello Stato, con eventuale recupero di quanto erogato a tal titolo nel peri do di tempo in cui il reddito risultava superiore al limite. Ciò è quanto si è verificato ne caso di specie, per cui correttamente la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione recuperatoria proposta dall’odierno ricorrente.
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così è deciso, 17/12/2025