Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il 26/05/1974
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Udine ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, relativa al procedimento penale n. 8706/2017 r.g.n.r. mod. 21.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, nell’istanza depositata nel procedimento penale, non indicò il reddito complessivo; inoltre, l’istanza era priva della indicazione dei componenti del nucleo familiare.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, sotto forma di travisamento della prova.
Ad avviso del ricorrente il Tribunale è incorso nel travisamento della prova per omissione, nella misura in cui non ha valutato la documentazione trasmessa dal carcere al Tribunale di Udine in data 21 luglio 2022.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale (art. 76 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), in quanto in sede di opposizione il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione prodotta unitamente al ricorso.
Anche a voler ritenere, fatti, incompleta l’originaria domanda, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la documentazione depositata nel corso del giudizio di opposizione, all’interno del quale non è ipotizzabile alcuna preclusione per le produzioni documentali.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. GLYPH Preliminarmente va ritenuta la legittimazione del difensore dell’imputato, in via autonoma, a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ne consegue.
Il principio, già affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME Rv. 228118 – 01), è stato ribadito anche dopo le modifiche intervenute con il d. Igs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha rinviato, quanto al rito applicabile, al procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., introdotto con l’art. 51 legge 18 giugno 2009, n. 69 (Sez. 4, n. 4182 del 15/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, COGNOME Rv. 283018 – 01; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, COGNOME Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, COGNOME, non mass.).
1.2. Parimenti, il ricorso deve ritenersi ammissibile anche se proposto, come nella specie, da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 – 01; Sez. 1, n. 44024 del 08/11/2024, Graviano, non mass.).
2. Venendo allo scrutinio dei motivi, va inoltre osservato che, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione avverso il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di suo assoluto difetto (Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, COGNOME non mass.; conf. Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252372 – 01).
Diversamente deve dirsi per l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, COGNOME).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590 – 01).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno
giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
2.1. Da tali considerazioni discende, innanzitutto, che non potendosi affatto sostenere il carattere apparente della motivazione, il ricorso, sul punto, è proposto per motivi non consentiti: l’apparato argonnentativo non è carente o affidato a formule di stile, e si fonda su plurime ragioni.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che l’istanza di ammissione fu dichiarata inammissibile, con valutazione poi confermata in esito all’opposizione poiché priva della specifica indicazione del reddito percepito dallo stesso, genericamente indicato come inferiore alla soglia prevista per l’ammissione; poiché priva, inoltre, della indicazione dei componenti del nucleo familiare.
Anche l’istanza prodotta nel giudizio di opposizione è stata ritenuta non tale da consentire l’accesso al beneficio, in quanto i documenti allegati (tra cui l’autocertificazione) non risultano né datati né sottoscritti (p. 2 ordinanza).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che l’istanza di ammissione fu dichiarata inammissibile ex art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché priva della specifica indicazione del reddito percepito dallo COGNOME e dai componenti del suo nucleo familiare.
Quella istanza, compilata a mano dallo COGNOME, fu effettivamente inviata a mezzo pec alla cancelleria del giudice penale, priva di allegati, come accertato nel successivo giudizio di opposizione.
Giudizio nel quale, tuttavia, quella documentazione è stata comunque prodotta.
Lamenta allora il ricorrente che il Tribunale, nel non esaminare i documenti prodotti, ha di fatto introdotto in via interpretativa una preclusione estranea al giudizio di opposizione.
In questi termini, il motivo è aspecifico.
Vero è che il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (cfr., ad es., Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180 – 01).
Ma è anche vero che i giudici di merito, pur sottolineando che quei documenti (istanza ed autocertificazione) non pervennero al Tribunale, li ha ritenuti inidonei
in quanto non datati né sottoscritti da COGNOME NOME e ferma restando la carenza circa la specifica indicazione del reddito.
Sul punto il ricorso assume invece una connotazione meramente avversativa, mostrandosi privo del necessario confronto con le ragioni sottese alla decisione.
Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare (p. 12 ricorso) che il giudice non può entrare nel merito della autocertificazione, così richiamando un principio che la giurisprudenza ha sì formulato ma, con evidenza, in relazione ad una dichiarazione formalmente completa, e relativamente alle indicazioni sui redditi ivi presenti (cfr., ad es., Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 01, secondo cui l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2025