Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10787 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 28/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Turchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2025 del Tribunale di Crotone
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Crotone, Sezione civile, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di
Crotone, Sezione penale, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in relazione al procedimento penale N. 479/22 R.G.N.R., per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato deposito della documentazione integrativa.
Si lamenta, in particolare, che il giudice dell’opposizione ha ritenuto non provato il deposito dell’integrazione documentale, in ragione del fatto che era stata prodotta solo la ricevuta di consegna della PEC del 6 maggio 2024, e non quella di accettazione, in violazione dei principi che governano l’efficacia probatoria delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, per poi, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria, valutare nel merito tale documentazione, fondando il rigetto su basi diverse.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 79, comma 1, lett. c) , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 38 e 46, comma 1, lett. o) , d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione alla qualificazione giuridica data dal giudice dell’opposizione alla dichiarazione reddituale integrativa a firma del ricorrente.
Si afferma, invero, che l’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiede, a pena di inammissibilità, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, «una dichiarazione sostitutiva di certificazione» ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) , d.P.R. n. 445 del 2000, e non già, come affermato nel provvedimento impugnato, «una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà», disciplinata dall’art. 47 d.P.R. citato, per la quale, soltanto, l’art. 38, comma 3, prevede, a pena di invalidità, l’allegazione del documento di identità.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 99, 79, comma 3, 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine alla mancata attivazione da parte del giudice dell’opposizione dei propri poteri-doveri istruttori di ufficio.
Si lamenta, nello specifico, che il giudice dell’opposizione ha fondato il rigetto sulla ritenuta genericità della dichiarazione integrativa del ricorrente, senza compiere il doveroso approfondimento istruttorio previsto dall’ordinamento.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, così come interpretati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 157 del 2021.
Si osserva che il giudice dell’opposizione ha ritenuto non provata l’impossibilità a produrre la documentazione consolare, che, a norma dell’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, legittima la produzione di una dichiarazione sostitutiva, senza valutare le circostanze del caso concreto e l’esigibilità del comportamento richiesto al ricorrente, così applicando la norma in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza.
Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. di questa Corte ha depositato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso, afferente al mancato deposito dell’integrazione documentale, Ł generico.
Dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente non aveva fornito prova dell’invio di detta documentazione al giudice penale che doveva decidere sull’istanza, nØ la stessa risulta allegata al ricorso, venendo così meno anche all’obbligo di autosufficienza. Nemmeno risulta specificato, al fine di valutarne la conformità alla richiesta del giudice, il contenuto di tale documentazione, che, in ogni caso, il giudice dell’opposizione, in applicazione del principio devolutivo del giudizio demandatogli, in quanto depositata nel procedimento in corso, ha esaminato nel merito.
Il secondo motivo, afferente alla qualificazione giuridica della dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente ed alla conseguente necessità che alla stessa fosse allegata la fotocopia del documento di identità, risulta infondato.
Dal provvedimento impugnato risulta che il Giudice dell’opposizione ha proceduto all’esame delle integrazioni documentali depositate in sede di opposizione, evidenziando come l’autocertificazione a firma dell’istante non consentisse di ricostruire la situazione familiare e reddituale, atteso che non risultava l’entità del reddito non soggetto ad imposta nØ erano state individuate le persone prestanti aiuto economico, reddito o assistenza all’istante.
Il richiamo, sia pure erroneo alla mancata allegazione del documento di identità (in termini: Sez. 4, n. 34192 del 14/03/2012, COGNOME Leonardo, Rv. 253506 – 01), riguardante il piano della efficacia probatoria, non scalfisce la valutazione, riguardante il diverso profilo del contenuto, di genericità delle allegazioni dell’istante, non oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente.
Destituito di ogni fondamento risulta il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato esercizio da parte del giudice dell’opposizione dei poteri istruttori di ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al fine di verificare l’effettiva condizione economica dell’istante.
Si tratta, invero, di una mera facoltà, nel caso di specie attivata dal giudice penale, discrezionalmente rimessa alla competenza del giudice, cui lo stesso può rinunciare senza la necessità di fornire nessuna adeguata motivazione in proposito (Cfr. Sez. 4, n. 28430 del 23/01/2025, non mass.).
Aspecifico risulta l’ultimo motivo, riguardante l’applicazione dell’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
Dalla congiunta lettura degli art. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 157 del 2021, emerge che, in tema di redditi prodotti all’estero, il cittadino non appartenente all’Unione Europea ha la facoltà di presentare un’autocertificazione attestante l’importo dei redditi percepiti nel corso dell’anno di competenza, a condizione, tuttavia, che gli risulti impossibile produrre, unitamente all’istanza, la documentazione consolare richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, precisato che, in tema di patrocinio a
spese dello Stato, il presupposto della impossibilità a produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione a corredo dell’istanza, perchØ la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell’autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia (così, espressamente, Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, Diawo, Rv. 282607 – 01).
Nel caso in esame il ricorrente, cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, non ha dimostrato di aver richiesto la certificazione della Autorità Consolare, nØ di aver compiuto tutto quanto esigibile, secondo correttezza e diligenza, al fine di produrre la richiesta documentazione, limitandosi a produrre l’autocertificazione sostitutiva.
A fronte di tale apparto argomentativo, la doglianza si limita a richiamare genericamente i principi affermati dalla Corte costituzionale, senza alcun confronto con le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 28 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME