Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 dicembre 2022, di parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala del 19 novembre 2019, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, con riferimento all’affermazione di responsabilità, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati, con cui il ricorrente omette ogni confron (pp. 8 e ss. sentenza ricorsa); la Corte territoriale, infatti, ha indicato sia gli elemen concreti da cui desumere la prova del dolo, sia le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto indicare anche il reddito dei componenti della sua famiglia anagrafica, quantunque egli fosse detenuto;
considerato che il rapporto di convivenza familiare, essendo . caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (ex plurimis, Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285343 – 01; Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 263153 – 01; Sez. 4, n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957 – 01);
rilevato che, ancora di recente, e contrariamente a quanto si afferma in ricorso (p. 3), è stato ribadito che integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 200 n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazio prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716);
considerato che il ricorrente non può nemmeno invocare una ipotesi di errore ai sensi dell’art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l’errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fi
dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404).
ritenuto, infine, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge con riguardo al mancato rilievo della prescrizione, che la doglianza, oltre ad essere.generica, è manifestamente infondata, in quanto il termine di anni 7 e mesi 6, computato dal 27 giugno 2016, non era decorso alla data della sentenza d’appello (15 dicembre 2022), ma a quella successiva del 27 dicembre 2023;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
evidenziato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531 – 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025